constatata la imputabilità dell’ anomalia alla non chiara intelligibilità della norma di bando relativa alla presentazione della offerta tempo, si ritiene che l’atto di autotutela impugnato sia stato legittimamente emanato proprio al fine di emendare la gara da un vizio che, derivando da una oscura disciplina di bando, ne aveva inficiato ab origine la validità;
la norma di gara, così come testè formulata, è suscettibile, ad avviso del Collegio, di equivocità laddove non consente di comprendere con quali modalità il concorrente avrebbe dovuto documentare la offerta temporale, né consente chiaramente di escludere che la offerta temporale potesse essere inserita nella busta contenente la offerta tecnica dal momento che le disposizioni sulla presentazione della offerta temporale erano contenute nel capo dedicato alla busta n2 contenente l’offerta tecnica
analogamente legittima risulta la decisione della stazione appaltante di procedere, per l’affidamento degli stessi lavori, con il metodo della procedura negoziata ai sensi dell’articolo 57 comma 6 e 122 comma 7 bis del d.lvo 163/2006, avendo essa esplicitato condivisibili ragioni di urgenza correlate alla localizzazione esterna dei lavori stradali da farsi ed all’approssimarsi della stagione invernale, nonché in considerazione dell’esigenza di rispetto dei tempi del finanziamento europeo fondi PSR utilizzato;
la equivocità del bando, in parte qua, non poteva essere superata avuto riguardo alla documentazione ad esso allegata che non conteneva alcun modulo né altro documento predisposto per la presentazione della offerta temporale
passaggio tratto dalla sentenza numero 5549 del 24 novembre 2011 pronunciata dal Tar Campania, Napoli
con riferimento al provvedimento di autotutela gravato, deve ritenersi condivisibile, ad avviso del Collegio, l’operato della stazione appaltante laddove in corso di gara ha ritenuto di pervenire all’annullamento del bando sul presupposto della equivocità delle condizioni relative alla proposizione della offerta tempo;
che la gara annullata doveva essere aggiudicata con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ma il bando di gara, pur attribuendo, nella parte relativa ai punteggio, uno specifico rilievo ponderale all’elemento “termini di esecuzione”, non conteneva tuttavia indicazioni chiare e di univoca interpretazione circa le modalità di presentazione dell’offerta tempo da parte delle imprese concorrenti;
che la equivocità della lex specialis è desumibile dalla formulazione delle prescrizioni contenute nel punto XI.3 intitolato alla “Documentazione Tecnica (Busta n2)” che, pur stabilendo alla lettera d. che dall’offerta tecnica non doveva risultare alcun elemento tale da rendere palese, direttamente o indirettamente “l’offerta economica o temporale”, stabiliva nella stessa voce relativa alle modalità di presentazione della offerta tecnica che l’elemento “tempo di esecuzione dei lavori” doveva essere “oggetto di specifica offerta espressa in giorni naturali e consecutivi, ai fini della valutazione da parte della commissione giudicatrice”;
che la norma di gara, così come testè formulata, è suscettibile, ad avviso del Collegio, di equivocità laddove non consente di comprendere con quali modalità il concorrente avrebbe dovuto documentare la offerta temporale, né consente chiaramente di escludere che la offerta temporale potesse essere inserita nella busta contenente la offerta tecnica dal momento che le disposizioni sulla presentazione della offerta temporale erano contenute nel capo dedicato alla busta n2 contenente l’offerta tecnica;
che la equivocità del bando, in parte qua, non poteva essere superata avuto riguardo alla documentazione ad esso allegata che non conteneva alcun modulo né altro documento predisposto per la presentazione della offerta temporale;
che analogamente, in via interpretativa, non ci si poteva avvalere del principio di etero integrazione del bando, dal momento che la modalità di presentazione della offerta tempo, per gli appalti di lavori, non è espressamente disciplinata dalla normativa richiamata in via integrativa dal bando, né altrimenti poteva essere desunta dal principio di segretezza delle offerte economiche richiamato in ricorso;
che la detta equivocità delle disposizioni del bando in parte qua, è stata foriera di anomalia nella presentazione delle offerte tecniche da parte di tre delle quattro ditte partecipanti alla gara, dal momento che le tre ditte controinteressate hanno tutte inserito l’offerta riduzione tempo nella busta contenente l’offerta tecnica, così inducendo nella stazione appaltante la conoscenza anticipata di un elemento non proprio della offerta tecnica;
che, alla luce di quanto sopra, constatata la imputabilità della detta anomalia alla non chiara intelligibilità della norma di bando relativa alla presentazione della offerta tempo, si ritiene che l’atto di autotutela impugnato sia stato legittimamente emanato proprio al fine di emendare la gara da un vizio che, derivando da una oscura disciplina di bando, ne aveva inficiato ab origine la validità;
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