venerdì 2 dicembre 2011

Il responsabile tecnico degli impianti non è nel novero dei soggetti obbligati di cui all’art 38

l’art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006 dispone che le dichiarazioni ivi previste debbano essere rese, nel caso di società commerciali, “dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico” senza fare alcun riferimento alla figura del Responsabile Tecnico degli impianti.


Poichè l’individuazione del novero dei soggetti nei cui confronti il codice dei contratti pone l’onere di dimostrare l’assenza di fattori pregiudizievoli ai sensi del richiamato art. 38, tale disposizione non è suscettibile di applicazioni estensive, per ciò che specificatamente concerne le società commerciali. Quindi, sulla base del portato letterale dell’art. 38 del d.lgs. 163 del 2006, l’ambito dell’obbligo deve essere limitato alle due sole categorie degli “amministratori muniti di poteri di rappresentanza” e del “direttore tecnico”, che sono gli unici soggetti in grado di determinare in concreto le scelte imprenditoriali e gestionali.

Pertanto, la pretesa di inserimento tra i “titolari di cariche o qualifiche” di un altro soggetto quale il “responsabile degli impianti” non può essere condivisa in quanto tale qualificazione non si pone sul piano della rappresentanza istituzionale dell’impresa, ma è strettamente limitata all’ambito gestionale del rilascio delle certificazioni ai terzi della conformità degli impianti elettrici, di riscaldamento e climatizzazione, idrosanitari e del gas, nonché degli ascensori realizzati dall’azienda e simili.

In buona sostanza, non c’è dubbio che il Responsabile Tecnico non abbia il potere di manifestare la volontà della società, persona giuridica, verso l’esterno, ma assuma per legge la mera responsabilità per l’esercizio della sua specifica attività professionale, ed il fatto che la sua responsabilità “tecnica” possa indirettamente ripercuotersi sulla società alle cui dipendenze opera, non pone certamente l’obbligo a suo carico delle dichiarazioni di cui all’art. 38 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 (Cons. Stato n. 5638 del 21 ottobre 2011).



Nel caso concreto, pertanto, la censura diretta a sostenere l’illegittimità della procedura per la mancata presentazione della dichiarazione ex art 38 citato da parte dei responsabili tecnici delle imprese partecipanti alla gara non può trovare accoglimento, come del resto già puntualmente rilevato in sede cautelare



  sentenza numero 791 del 17 novembre 2011 pronunciata dal Tar Emilia Romagna, Bologna

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