venerdì 2 dicembre 2011

Regolarità tributaria al momento di scadenza di presentazione delle offerte

l'impresa che abbia ottenuto una rateizzazione del debito tributario deve essere considerata in regola ai fini della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, stante il valore novativo che tali atti assumono;


ciò purché la sussistenza del requisito della regolarità fiscale e contributiva sia comunque riguardata con riferimento insuperabile al momento ultimo per la presentazione delle offerte





E’ infatti da evidenziare che condizione necessaria affinché l'impresa possa considerarsi fiscalmente in regola, pur in presenza di inadempienze fiscali in essere, è quella secondo cui gli eventi sopra richiamati, che pongono nuovamente l'impresa stessa in condizione di regolarità, devono essersi verificati entro la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di chiarire che deve escludersi la rilevanza di un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva, quand’anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento (Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1458).

In particolare il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale della Sezione (Consiglio Stato, sez. V, 26 agosto 2010, n. 5968) secondo il quale, in materia di contribuzione obbligatoria, l'accoglimento della istanza di dilazione deve in ogni caso precedere l'autodichiarazione circa il possesso della regolarità, perché non pare ammissibile una dichiarazione che attesti il possesso di un requisito in data futura, a maggior ragione se tale requisito dipende, non dalla presentazione dell'istanza, ma dall'accoglimento della stessa.

E’ quindi al momento dell'effettiva presentazione dell'offerta che l'impresa deve dichiarare la sua effettiva posizione nei confronti degli obblighi previdenziali, a nulla rilevando che tale situazione possa essere accertata e dimostrata solo in un momento successivo alla scadenza del termine, pur se con riferimento ad una data anteriore a tale scadenza.

La circostanza che dei debiti sia intervenuta una richiesta di rateizzazione non esclude, anzi conferma, il carattere della definitività del debito, proprio perché la rateizzazione implica la certezza dell'ammontare e dell'esistenza della pretesa erariale, la quale non può essere più contestata in sede giudiziale, e non è comunque pienamente certo il suo accoglimento prima della adozione del relativo atto, sicché la dichiarazione di non aver commesso infrazioni definitivamente accertate prima dell’effettivo accoglimento della domanda di rateizzazione suddetta deve ritenersi che non fosse validamente proponibile nel caso di specie.

Passaggio tratto dalla decisione numero 6084 del 18 novembre 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

Con il primo motivo di appello principale è stata impugnata la decisione del T.A.R. di accogliere i terzi motivi aggiunti proposti da Controinteressata di C_ Carlo & C. S.a.s. (con i quali era stata dedotta la mancanza in capo al R.T.I. aggiudicatario del requisito della regolarità fiscale, nell’assunto che l’accoglimento dell’istanza di pagamento dilazionato presentata dalle imprese del RTI stesso era successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara) con conseguente esclusione dalla gara del RTI controinteressato e annullamento dell’intera procedura (essendo stati respinti tutti i motivi di ricorso proposti da Controinteressata contro la sua esclusione dalla gara), salva la integrale riedizione da parte della stazione appaltante.

Il R.T.I. Istituto Vigilanza Privata Ricorrente Servizi S.r.l. Unipersonale e Ricorrente 2 Vigilanza S.r.l. ha dedotto al riguardo, con l’atto di appello, che non sarebbe condivisibile la tesi del primo Giudice che l’impresa concorrente all’affidamento di un appalto pubblico deve essere considerata in regola ai fini della presentazione della domanda di partecipazione alla gara solo se la rateizzazione del suo debito fiscale sia stata accordata entro la scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Nel caso di specie, a seguito della ricezione, in data 20.4.2009, della notificazione di una cartella di pagamento, la Ricorrente ha presentato istanza di rateizzazione in data 12.6.2009, prima della presentazione da parte del R.T.I. di cui faceva parte della domanda di partecipazione alla gara de qua in data 16.6.2009; detta istanza è stata accolta poi in data 10.7.2009.

Ma l’inadempimento contributivo può essere validamente considerato causa di esclusione solo se definitivamente accertato e se sia in corso di istruttoria una domanda di dilazione per debiti contributivi (come ritenuto con sentenza della Sezione VI del Consiglio di Stato con decisione n. 2226 del 2010, con la quale è stato asserito che, in tale situazione, deve escludersi la sussistenza del requisito inerente alla dichiarazione non veritiera in merito alla regolarità fiscale e, in particolare, alla commissione di “violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse”, se, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, in assenza di procedura esecutiva, pendeva un’istanza di regolarizzazione, mediante rateizzazione, delle pendenze tributarie dell’interessata).

Nel caso che occupa non vi era stato alcun accertamento, tanto meno definitivo, della violazione della disciplina fiscale da parte di Ricorrente, essendo la cartella esattoriale notificatale relativa a mero ritardo di pagamento delle imposte e non emessa a seguito di dichiarazioni omesse o infedeli oggetto di definitivo accertamento, sicché dovrebbe ritenersi che l’art. 38 del d. lgs. n. 163/2006 non fosse applicabile in presenza di mero omesso pagamento di imposte, soprattutto se, prima della scadenza del termine per presentare ricorso, era stata presentata domanda di rateizzazione del debito, che è accogliibile automaticamente, in base a mero calcolo matematico.

Inoltre sia la pendenza della presentazione della istanza di rateizzazione e sia la circostanza che sino al 19.6.2009 la Ricorrente Servizi s.r.l. avrebbe ancora potuto impugnare la cartella esattoriale de qua (stante la scadenza del termine per la presentazione della domanda solo in data 18.6.2009 e la effettiva presentazione della stessa in data 16.6.2009) escluderebbero che sussistesse il definitivo accertamento della violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.

La circostanza che al 16.6.2009 la società Ricorrente non aveva presentato ricorso sarebbe superata sul piano sostanziale dal fatto che era certa che la domanda di rateizzazione sarebbe stata accolta, come è avvenuto effettivamente qualche giorno dopo, sicché correttamente ha dichiarato di non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi di cui trattasi.

3.1.- Il Collegio al riguardo ritiene di aderire all'orientamento, ricavabile anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza del 9 febbraio 2006 nelle cause riunite C-226/04 e C-228/04) e sostenuto in sede amministrativa dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010), secondo cui l'impresa che abbia ottenuto una rateizzazione del debito tributario deve essere considerata in regola ai fini della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, stante il valore novativo che tali atti assumono; ciò purché la sussistenza del requisito della regolarità fiscale e contributiva sia comunque riguardata con riferimento insuperabile al momento ultimo per la presentazione delle offerte (Consiglio Stato, sez. VI, 05 luglio 2010, n. 4243).

E’ infatti da evidenziare che condizione necessaria affinché l'impresa possa considerarsi fiscalmente in regola, pur in presenza di inadempienze fiscali in essere, è quella secondo cui gli eventi sopra richiamati, che pongono nuovamente l'impresa stessa in condizione di regolarità, devono essersi verificati entro la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di chiarire che deve escludersi la rilevanza di un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva, quand’anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento (Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1458).

In particolare il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale della Sezione (Consiglio Stato, sez. V, 26 agosto 2010, n. 5968) secondo il quale, in materia di contribuzione obbligatoria, l'accoglimento della istanza di dilazione deve in ogni caso precedere l'autodichiarazione circa il possesso della regolarità, perché non pare ammissibile una dichiarazione che attesti il possesso di un requisito in data futura, a maggior ragione se tale requisito dipende, non dalla presentazione dell'istanza, ma dall'accoglimento della stessa.

E’ quindi al momento dell'effettiva presentazione dell'offerta che l'impresa deve dichiarare la sua effettiva posizione nei confronti degli obblighi previdenziali, a nulla rilevando che tale situazione possa essere accertata e dimostrata solo in un momento successivo alla scadenza del termine, pur se con riferimento ad una data anteriore a tale scadenza.

La circostanza che dei debiti sia intervenuta una richiesta di rateizzazione non esclude, anzi conferma, il carattere della definitività del debito, proprio perché la rateizzazione implica la certezza dell'ammontare e dell'esistenza della pretesa erariale, la quale non può essere più contestata in sede giudiziale, e non è comunque pienamente certo il suo accoglimento prima della adozione del relativo atto, sicché la dichiarazione di non aver commesso infrazioni definitivamente accertate prima dell’effettivo accoglimento della domanda di rateizzazione suddetta deve ritenersi che non fosse validamente proponibile nel caso di specie.

La censura in esame non può quindi essere oggetto di positivo apprezzamento.

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