il DURC assume la valenza di una dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della P.A., assistito da fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c., quindi facente prova fino a querela di falso
con l’ulteriore conseguenza che “attesa la natura giuridica del DURC non residua in capo alla S.A. alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati ed alle circostanze in esso contenute. Inoltre, deve escludersi che le Stazioni Appaltanti debbano in casi del genere svolgere un’apposita istruttoria per verificare l'effettiva entità e gravità delle irregolarità contributive dichiarate esistenti”
L’inadempimento contributivo costituisce quindi ex se una “violazione definitivamente accertata”, non solo perché l'infrazione è stata dichiarata dai competenti organi previdenziali come esistente ad una determinata data, ma anche perché non risultano pendenti avverso di essa ricorsi amministrativi o giurisdizionali (cfr. C.S., n. 1931/10)
In definitiva, l’esclusione dalla gara per l’accertata irregolarità contributiva, appare correttamente disposta. E ciò a prescindere dal momento in cui tale irregolarità sia stata rilevata, posto che la violazione degli obblighi contributivi giustifica sia l’esclusione dalla gara che la non sottoscrizione del contratto
Va inoltre sottolineato, in fatto, che la ricorrente, nella domanda di partecipazione alla gara, aveva espressamente dichiarato di non aver commesso gravi violazione agli obblighi previsti dalle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, e di essere in regola con i versamenti ai medesimi Enti previdenziali ed assistenziali.
E’ invece successivamente emerso che, al 21.12.10 (data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla gara), a carico di Ricorrente risultavano insoluti verso l’INPS per circa € 12.000,00. S
ul dato di fatto non vi è contestazione (e questo pone l’ulteriore problema della falsa dichiarazione, e delle sue conseguenze, che, secondo la giurisprudenza, costituisce autonoma causa di esclusione dalla gara Si veda, da ultimo:TAR Veneto n. 836/11).
La ricorrente tuttavia precisa che, a ben vedere, il preteso insoluto non era tale, in quanto la stessa vantava un credito d’imposta relativo all’IVA di oltre 440.000 euro, che compensava ampiamente il debito nei confronti dell’INPS; e che in ogni caso la violazione, per la sua entità e per la contemporanea presenza di crediti nei confronti dell’Erario, non era grave.
Nessuna delle due giustificazioni può trovare accoglimento.
Passaggio tratto dalla sentenza numero 543 del 24 novembre 2011 pronunciata dal Tar Friuli Venezia, Giulia, Trieste
Come correttamente rileva la S.A. la circostanza che la Società , oltre al debito verso l’INPS, vantasse anche un credito d’imposta è irrilevante, perché, trattandosi di crediti di natura diversa, la compensazione non era - in tale momento - possibile (la stessa ricorrente ammette che ciò avrebbe potuto verificarsi solo dal 16 marzo dell’anno successivo). Inoltre, questa circostanza (che, se nota, avrebbe forse potuto orientare diversamente la determinazione della resistente) non è stata tempestivamente portata all’attenzione della Stazione Appaltante.
Per pacifica giurisprudenza, inoltre, la violazione era per certo sussistente, dato che essa si intende “accertata” quando non sia stata contestata e/o non sia stata chiesta rateazione del debito.
8.2.2. - Resta da verificare se sussista anche il requisito della “gravità” della violazione.
Sul punto, può richiamarsi l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, secondo cui nel settore previdenziale, in considerazione dei gravi effetti negativi sui diritti dei lavoratori, sulla finanze pubbliche e sulla concorrenza tra le imprese, derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi in materia previdenziale, debbono considerarsi “gravi” tutte le inadempienze rispetto a detti obblighi, salvo che non siano riscontrabili adeguate giustificazioni, come, ad esempio, la sussistenza di contenziosi di non agevole e pronta definizione sorti a seguito di verifiche e contestazioni da parte degli organismi previdenziali, ovvero la necessità di verificare le condizioni per un condono o per una rateizzazione. (C.S. n. 2283/11). E’ lo stesso legislatore, inoltre ad aver stabilito, all’art. 8 del D.M. 24 ottobre 2007, che, con riferimento a ciascun Istituto o Cassa, “non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad € 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC” (in termini C.S. 1998/10). Da ultimo si può osservare ancora che, come precisato da TAR Campania - Salerno n. 517/11: “la consapevolezza della mancata correttezza contributiva connota di gravità tout court la violazione, essendo l’interessato onerato, al momento della domanda di partecipazione, e proprio al fine di evitare false dichiarazione, di rappresentare l’eventuale insoluto, la sua entità e le ragioni che l’avessero determinato, al fine di instaurare un leale contraddittorio per consentire, eventualmente, alla Stazione Appaltante di escludere la gravità e definitività della violazione”; violazione che comunque, nel caso di specie, è pacificamente sussistente dato che la ricorrente non ha potuto contestarne l’esistenza.
L’inadempimento contributivo costituisce quindi ex se una “violazione definitivamente accertata”, non solo perché l'infrazione è stata dichiarata dai competenti organi previdenziali come esistente ad una determinata data, ma anche perché non risultano pendenti avverso di essa ricorsi amministrativi o giurisdizionali (cfr. C.S., n. 1931/10)
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