venerdì 2 dicembre 2011

I sub criteri di assegnazione dei punteggi devono essere fissati già nel bando di gara e non successivamente

a fronte di una previsione asciutta e scarna del capitolato in ordine agli elementi qualitativi, corredati dal solo punteggio massimo, da valutarsi nell’ambito dell’offerta tecnica, la Commissione ha illegittimamente integrato i criteri del capitolato per poi ottemperare al proprio dovere motivazionale con l’attribuzione del mero punteggio numerico

appare in contrasto con i principi di matrice comunitaria, come esplicati anche dalla Corte di giustizia europea, anche fissare sub-criteri di assegnazione di punteggi dopo che siano pervenute all'amministrazione le offerte dei concorrenti e senza una previa fissazione in sede di bando o avviso di gara.

E ciò, ovviamente, non può avvenire nemmeno al fine di ovviare all'obbligo di specificare la motivazione relativa all'attribuzione dei punteggi sulla base di criteri meramente generici indicati nel bando di gara

La previsione della possibilità dì fissare successivamente criteri "motivazionali" dei punteggi attribuiti alle offerte che non erano previsti nei documenti di gara risulta contrario, in effetti, ai principi di trasparenza e parità di trattamento fissati dalle direttive comunitarie.


Passaggio tratto dalla decisione numero 869 del 21 novembre 2011 pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana


il punteggio numerico può essere considerato sufficiente a motivare gli elementi dell'offerta economicamente più vantaggiosa soltanto nell'ipotesi in cui il bando di gara abbia espressamente predefinito specifici, obiettivi e puntuali criteri di valutazione, visto che tale criterio di aggiudicazione svincola l'amministrazione da una valutazione meccanica, attribuendole un potere fortemente discrezionale.

Tale esigenza risponde al principio di correttezza dell'azione amministrativa, ineludibile per tutte le procedure di evidenza pubblica, a garanzia dell'imparziale svolgimento di tali procedimenti ed al fine di consentire la verifica dell'operato dell'Amministrazione sia da parte del privato interessato, che del Giudice Amministrativo, al quale deve essere permesso di poter ricostruire l'iter logico seguito dalla stazione appaltante.


nelle procedure per l'aggiudicazione di una gara pubblica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell’offerta tecnica può essere considerata correttamente effettuata, mediante l'attribuzione di un mero punteggio numerico, solo allorquando nel bando di gara siano stati preventivamente e puntualmente prefissati criteri sufficientemente dettagliati, con l’individuazione del punteggio minimo e massimo attribuibile alle specifiche singole voci e sottovoci comprese nel paradigma di valuta-zione e costituenti i diversi parametri indicatori della valenza tecnica dell'offerta;


per cui ciascun punteggio è correlato ad un parametro tec-nico-qualitativo precostituito, in grado di per sé di dimostrare la logici-tà e la congruità del giudizio tecnico espresso dalla commissione giu-dicatrice, al punto da non richiedere un’ulteriore motivazione, ester-nandosi in tal caso compiutamente il giudizio negli stessi punteggi e nella loro graduatoria.


Se nel bando non sono previsti i predetti criteri, da una parte la Commissione non può limitarsi a riportare, per ciascuno degli elementi individuati dal Capitolato, e nei limiti del punteggio massimo da esso previsto, il punteggio numerico attribuito a ciascuna delle imprese concorrenti, senza alcuna specifica motivazione, né dall’altra può di suo determinare, poco prima dell’apertura delle buste, alcuni coeffi-cienti di ponderazione per i sottocriteri.

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