l'interesse a ricorrere avverso il provvedimento di esclusione da una gara è configurabile ex se e non richiede la dimostrazione che l'esito della gara sarebbe stato sicuramente o probabilmente favorevole al ricorrente solo nelle ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione previsto sia di tipo non automatico
in quanto la parte ricorrente ha interesse a veder valutata la propria offerta in sede di gara e dunque è portatore di un interesse strumentale all'annullamento degli atti impugnati e alla rinnovazione della procedura: dal rinnovo deriva una nuova chance di partecipazione e di vittoria.
Nel caso, invece, di procedure di aggiudicazione di tipo meccanico, in cui non si fa luogo a valutazioni tecnico-discrezionali da parte del seggio di gara, una volta aperte le buste contenenti le offerte dei concorrenti, l'idoneità della singola offerta a conseguire l'aggiudicazione è oggettivamente determinabile attraverso meri calcoli aritmetici e dunque, a differenza dell'altro caso, il concorrente escluso è in grado di determinare se la propria offerta sarebbe stata sufficiente ad assicurargli la vittoria.
Nel caso che occupa, tuttavia, la avvenuta aggiudicazione al Consorzio Stabile Controinteressata della gara de qua, a seguito della esecuzione della sentenza in questa sede impugnata, come da verbale di seconda seduta di asta dell’1.4.2009, dimostra che in concreto l’interesse di detto Consorzio all'annullamento degli atti impugnati e alla rinnovazione della procedura sussisteva sin dall’epoca di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio.
La eccezione in esame è quindi incondivisibile.
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