giovedì 24 novembre 2011

l’orientamento della giurisprudenza in tema di sindacato sul giudizio di anomalia dell’offerta

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta il giudizio della stazione appaltante costituisce esplicazione di discrezionalità tecnica


per la quale la possibilità del sindacato giurisdizionale si limita al mero controllo di legittimità dell'atto adottato dall'amministrazione all'esito del procedimento di valutazione delle giustificazioni, con conseguente censurabilità del relativo provvedimento per illogicità o incoerenza oltre che per carenza di motivazione o difetto di istruttoria (cfr. "ex multis" Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2008, n. 4847; id. 11 luglio 2008, n. 3481; id. 20 maggio 2008, n. 2348; Cons. Stato, sez. VI, 25 settembre 2007, n. 4933; Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2005, n. 1231);

L'obbligo di motivare in modo completo e approfondito sussiste peraltro solo nel caso in cui la stazione appaltante esprima un giudizio negativo che faccia venir meno l'aggiudicazione, non richiedendosi, per contro, una motivazione analitica nel caso di esito positivo della verifica di anomalia, essendo in tal caso sufficiente motivare per relationem con le giustificazioni presentate dal concorrente (C.d.S., sez. V, 1° ottobre 2010, n. 7266; 10 febbraio 2009, n. 748; 23 giugno 2008, n. 3112; 23 agosto 2006, n. 4949; sez. IV, 30 ottobre 2009, n. 6708; T.A.R. Lazio Sez. II 2/12/2010 n. 35031).

Incombe, quindi, su chi contesta l'aggiudicazione l'onere di individuare gli specifici elementi da cui il giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico - discrezionale dell'amministrazione sia stata manifestamente irragionevole ovvero sia stata basata su fatti erronei o travisati (Cons. Stato Sez V 22/2/11 n. 1090).

Inoltre, il giudizio di verifica della congruità di un'offerta anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme, ma non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando invece ad accertare se l'offerta nel suo complesso sia attendibile e, dunque, se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell'appalto (T.A.R. Lombardia Milano sez. I 9/3/11 n. 660).

La reiezione del ricorso principale comporta il rigetto dei motivi aggiunti con i quali la ricorrente ha chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto, atteso che la violazione della clausola dello “stand still” in sé considerata – in assenza dell’annullamento dell’aggiudicazione – non può comportare la declaratoria di inefficacia del contratto.


Passaggio tratto dalla sentenza numero 8899 del 15 novembre 2011 pronunciata dal Tar Lazio, Roma


Sempre in via preliminare, occorre rilevare che il bando di gara è stato indetto quando era ancora vigente l’art. 86 comma 5 del D.Lgs. 163/06, secondo cui le offerte dovevano essere corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui all'articolo 87, comma 2 relative alle voci di prezzo che concorrevano a formare l'importo complessivo posto a base di gara.

Come è noto, la norma prevedeva che il bando o la lettera di invito indicavano le modalità di presentazione delle giustificazioni. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non era ritenuto sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, la stazione appaltante avrebbe dovuto richiedere all'offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88, potendo provvedere all'esclusione solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.

La norma è stata ormai abrogata dall'art. 4-quater del d. l. n. 78 dell'1.7.2009 (convertito dalla L. n. 102 del 3.8.2009), con decorrenza dal 3 agosto 2009

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