Come noto, ai sensi dell’articolo 34 d.lgs. n.163 del 2006, possono partecipare alle gare, non solo gli imprenditori individuali e le società, ma anche i raggruppamenti tra imprese e i consorzi.
Tra quest’ultimi poi vengono distinti i consorzi ordinari da quelli stabili.
I consorzi stabili si caratterizzano per il fatto che sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto (anche se non in via esclusiva) nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa (art.12 comma 1).
Ora, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente principale (mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese composto anche da Alfa s.p.a. e dalla società consortile Controinteressata 2), Controinteressata 2 è un consorzio stabile, atteso che il suo statuto non prevede, tra i fini, il solo scambio di servizi tra consorziati ma anche tra questi e la pubblica amministrazione (a cui si accede, come noto, mediante la partecipazione a procedure di gara, simili, appunto, a quella in esame).
Essendo un consorzio stabile, Controinteressata 2 può avvalersi, ai fini della qualificazione, dei requisiti tecnici delle imprese per le quali concorre.
In particolare, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria sono normalmente richiesti esclusivamente in capo al consorzio stabile, quale soggetto distinto dalle singole società consorziate, che, però, a tal fine, può sommare i requisiti speciali di queste ultime, per il raggiungimento delle soglie minime richieste dal bando di gara.
Tuttavia, quanto ai requisiti generali (riguardanti l’affidabilità del contraente), questi devono essere posseduti da tutte le imprese per le quali il consorzio stabile partecipa (oltre che dal consorzio stesso), ed inoltre queste ultime non possono partecipare alla gara sotto altra forma (in proprio o in altri consorzi).
Passaggio tratto dalla sentenza numero 743 del 16 novembre 2011 pronunciata dal Tar Molise, Campobasso
Al fine di controllare il rispetto di queste ultime condizioni, e per evitare eventuali turbative della regolare procedura di gara, è previsto, dall’articolo 36 (e non 35, come, per mero errore, indicato a pag.16 nella memoria di replica della ricorrente) comma 5 del d.lgs. n.163 del 2006, che “i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio stabile”.
Ne consegue che, a parte il caso di violazione del divieto di plurima partecipazione (astrattamente ricompresa nella fattispecie penale indicata), è sufficiente, come avvenuto nel caso in esame, l’omissione della dichiarazione sulle consorziate per determinare l’esclusione dalla procedura (cfr. Tar Catania, sentenza n. 4716 del 2010).
Nessun commento:
Posta un commento