giovedì 24 novembre 2011

Anche nei concorsi di progettazione le mandanti devono dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione in percentuale

corrispondenza tra quota di qualificazione, quota di partecipazione e quota di esecuzione (anche) negli appalti di servizi e per i concorsi di progettazione

Né, infine, vale invocare l’istituto dell’avvalimento, neppure nella sua versione interna all’ATI, in assenza di qualunque dichiarazione in tal senso resa in corso di gara; non essendo all’evidenza ammissibile un avvalimento implicito, né possibile un avvalimento postumo.

Per prima cosa il Collegio deve prendere atto dell’orientamento accolto dalla Sezione, nel periodo successivo alla data dell’ordinanza cautelare 6.5.2011, in ordine alla questione di massima concernente il criterio di corrispondenza tra quota di qualificazione, quota di partecipazione e quota di esecuzione (anche) negli appalti di servizi (v. sentenze 11.5.2011 n. 2804 e 15.7.2011 n. 4323 cui si fa rinvio). Nel senso, quindi, di richiedere che le quote di partecipazione all’ATI siano indicate già in sede di offerta, anche in assenza di una espressa previsione del bando o della lettera d’invito, e che la singola impresa componente dell’ATI abbia la qualifica, ovvero i requisiti di ammissione, in misura corrispondente a tale quota di partecipazione, a garanzia della stazione appaltante e del buon esito del programma contrattuale nella fase di esecuzione.

Dalla mancata osservanza di tale obbligo discende la conseguenza che l’offerta contrattuale, che provenga da un’associazione di più imprese in términi che non assicurino la predetta, effettiva, corrispondenza, è inammissibile, perché comporta l’esecuzione della prestazione da parte di un’impresa priva (almeno in parte) di qualificazione in una misura simmetrica alla quota di prestazione ad essa devoluta dall’accordo associativo ovvero dall’impegno delle parti a concludere l’accordo stesso.

. Tale principio, di portata generale, vale anche per i concorsi di progettazione.

Se è vero, infatti, che l’art. 65 co. 4 del d.P.R. 554/1999, applicabile ratione temporis, vieta alle stazioni appaltanti di imporre, ai mandanti di un raggruppamento temporaneo, percentuali minime di possesso dei requisiti; ciò non toglie che, ove i mandanti dichiarino di partecipare al raggruppamento in una certa percentuale, da essi liberamente scelta, gli stessi mandanti debbano poi dimostrare, di conseguenza, di avere i requisiti di qualificazione in misura corrispondente

Passaggio tratto dalla decisione numero 6048 del 16 novembre 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

Così chiarito e ribadito il principio generale in materia, nel caso di specie l’esclusione è stata motivata dall’amministrazione per la ragione che il mandante Arch. Ricorrente 2 non avrebbe la percentuale di fatturato e di personale dipendente corrispondente alla quota di partecipazione in ATI.
Si muove dal presupposto che detta quota di partecipazione fosse pari al 20%, presupposto contestato invece dall’appellante sull’assunto che il 20% dichiarato in atti non fosse da rapportare all’intero servizio ma alle sole funzioni di direzione dei lavori, che sarebbero state affidate all’Arch. Ricorrente 2 in misura pari ad un quinto e per la restante parte, quindi per l’80%, alla mandataria Ricorrente.

Così riassunte le contrapposte tesi di parte, reputa il Collegio che, ad un più approfondito esame, quella prospettata dall’amministrazione sia la più plausibile, sulla scorta di un’interpretazione tanto letterale quanto teleologica della dichiarazione resa in sede di gara.

Infatti, la formula, riferita all’Arch. Ricorrente 2, del “20% nell’ambito dell’ufficio di direzione lavori”, deve essere intesa come riassuntiva di due proposizioni distinte, sebbene strettamente coordinate: l’una che indicava il dato quantitativo, ovvero la quota del 20% dell’intero incarico professionale; l’altra che ne specificava la qualità, precisando che tale 20% sarebbe consistito nella prestazione concernente la direzione dei lavori.

Del resto, altrimenti opinando, è il caso di dire che non tornerebbero i conti. Perché dichiarando i mandanti Ing. Ricorrente 3 ed Ing. Ricorrente4 , rispettivamente, il 5% ed il 2%, e la mandataria Ricorrente il 73%, ove il 20% dell’Arch. Ricorrente 2 non fosse da riferire al totale del servizio ma solo ad una sua parte, alcune prestazioni oggetto dell’appalto rimarrebbero in cerca di autore e la stessa dichiarazione sarebbe allora, nell’insieme, indeterminata e perciò inattendibile.

Sicché, una volta ribadito come la quota di partecipazione dichiarata dall’Arch. Ricorrente 2 dovesse intendersi come pari al 20% del tutto, è evidente che tale candidato non aveva i necessari requisiti di qualificazione, atteso che il fatturato richiesto era nel suo caso pari ad almeno euro 376.748,48 (tale essendo il 20% del fatturato complessivo richiesto dal disciplinare di gara sub 6 lett. a) mentre il fatturato dimostrato si fermava ad euro 305.859,00.

Né, infine, vale invocare l’istituto dell’avvalimento, neppure nella sua versione interna all’ATI, in assenza di qualunque dichiarazione in tal senso resa in corso di gara; non essendo all’evidenza ammissibile un avvalimento implicito, né possibile un avvalimento postumo.



decisione numero 6048 del 16 novembre 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

Nessun commento:

Posta un commento