domenica 6 novembre 2011

novità in materia di appalti pubblici contenuti nello Statuto delle imprese definitivamente approvato dalla Camera in data 3 novembre 2011

In data 3 novembre 2011, è' stata licenziata definitivamente dalla Camera la proposta, già approvata in prima lettura e successivamente modificata dal Senato (AS 2626), volta a stabilire i principi che concorrono a definire lo Statuto giuridico delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, anche sulla scorta delle indicazioni contenute nello "Small Business Act " adottato dall'Unione europea.

Il provvedimento attende ora soltanto la firma del Capo dello Stato e la pubblicazione in Gazzetta.

Si dispone che le certificazioni rilasciate alle imprese da enti autorizzati sostituiscono le verifiche delle autorità competenti, fatte salve eventuali responsabilità penali, e vengono modificate alcune soglie in materia di contratti pubblici. Si interviene, quindi a rendere più trasparente l'informazione relativa agli appalti pubblici d'importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea e ai bandi per l’accesso agli incentivi da parte delle MPMI, nonché a favorire l'accesso delle MPMI agli appalti pubblici.

Relativamente all’articolo 12, finalizzato a modificare alcune soglie in materia di contratti pubblici, nel corso dell’esame al Senato sono state soppresse le lettere b) e c) - che recavano disposizioni relative alle soglie per il ricorso alle procedure negoziata senza bando e ristretta semplificata – poiché su tali disposizioni sono già intervenute le norme recate dalla lettera l), n. 2), e dalla lettera m) del comma 2 dell’art. 4 del D.L. 70/2011.

Rimane invece nell’articolo 12 la disposizione che prevede, relativamente ai servizi di progettazione, l’elevazione da 100.000 agli importi delle soglie indicate dall’art. 28, comma 1, lett. a) e b), vale a dire 125.000 euro per i committenti che sono amministrazioni centrali dello Stato (sostanzialmente i ministeri) e 193.000 euro per gli altri committenti. Si fa notare che tale disposizione va nella direzione opposta a quella auspicata dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), dell’A.C. 4492  (che riduce la soglia da 100.000 a 40.000 euro), la cui approvazione è sostenuta da gran parte del settore dei servizi di progettazione .

L’articolo 13, principalmente volto a rendere più trasparente l'informazione relativa agli appalti pubblici d'importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea e ai bandi per l’accesso agli incentivi da parte delle MPMI, nonché a favorire l'accesso delle MPMI agli appalti pubblici, ha subito limitate modifiche nel corso dell’esame al Senato. Le modifiche più rilevanti sono state apportate ai commi 2 e 6. Il comma 2, che prescrive alla P.A. (al fine di agevolare l’accesso agli appalti da parte delle MPMI) di suddividere gli appalti in lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, è stato integrato al fine di chiarire che ciò deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri finanziari e garantendo non la conoscibilità della corresponsione dei pagamenti da parte della stazione appaltante (come prevedeva il testo approvato dalla Camera), bensì la corresponsione diretta dei pagamenti che, inoltre, dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento.

Il comma 6, che imponeva alle prefetture-uffici territoriali del Governo e ai commissari di Governo di provvedere alla predisposizione di elenchi di imprese e fornitori contenenti l’adesione, da parte delle imprese, a specifici obblighi di trasparenza e di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi, è stato soppresso.

Si ricorda che la disciplina relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari è recata dall’art. 3 della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie). [dossier a cura del Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive della Camera]

Modifiche al codice dei contratti



Art. 12.
(Modifica all'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). 
(Vedi articolo 13, comma 1, alinea e lettera a), del testo approvato dalla Camera dei deputati).

1 Al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici di lavori e servizi di progettazione, all'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: «di importo pari o superiore a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28».




Art. 13.
(Disciplina degli appalti pubblici).

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, attraverso i rispettivi siti istituzionali, rendono disponibili le informazioni sulle procedure di evidenza pubblica e, in particolare, sugli appalti pubblici di importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea nonché sui bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle micro, piccole e medie imprese.


2. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorità competenti, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri finanziari, provvedono a:

a) suddividere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti in lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento


b) semplificare l'accesso agli appalti delle aggregazioni fra micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporanee di imprese, forme consortili e reti di impresa, nell'ambito della disciplina che regola la materia dei contratti pubblici;

c) semplificare l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali, banditi dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per importi inferiori alle soglie stabilite dall'Unione europea, mediante:

1) l'assegnazione tramite procedura di gara ad evidenza pubblica ovvero tramite assegnazione a società miste pubblico-private, a condizione che la selezione del socio privato avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità previsti dall'Unione europea, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione dell'appalto;    

2) nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a), l'individuazione di lotti adeguati alla dimensione ottimale del servizio pubblico locale

3) l'individuazione di ambiti di servizio compatibili con le caratteristiche della comunità locale, con particolare riferimento alle aree dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, del trasporto pubblico locale, dei servizi di manutenzione e riparazione nelle filiere energetiche, dell'illuminazione pubblica, dei servizi cimiteriali, di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, di manutenzione delle infrastrutture viarie e di manutenzione delle aree verdi

d) introdurre modalità di coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture, nonché delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese

3. Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione o certificazioni già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163


4. La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno.

5. È fatto divieto alla pubblica amministrazione, alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese che concorrono alle procedure di cui al comma 1 requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti medesimi

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