sabato 5 novembre 2011

gara di appalto per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo: le dichiarazioni rese risultano carenti, in quanto ignota resta l’identità degli amministratori cessati dalla carica

sull’ imprescindibilità dell’individuazione precisa degli amministratori cessati vi è unanimità dei consensi, alla stregua proprio del potenziale esercizio dei poteri di verifica e controllo da parte dell’Amministrazione committente

la dichiarazione sostitutiva (cd. autocertificazione) richiesta dall’art. 38 d. lgs. n. 163/2006 al legale rappresentante del soggetto partecipante alle gare, relativamente ai soggetti cessati dalle cariche sociali - previste dal medesimo art. 38 - nel triennio antecedente (e concernente l’assenza di atti o fatti impeditivi espressamente indicati dalla medesima disposizione), deve, innanzitutto, riguardare tutti i soggetti contemplati, in quanto solo attraverso di essa l’Amministrazione riceve contezza di tutti i soggetti per i quali, ai sensi di legge, essa deve essere resa e, conseguentemente, degli even-tuali reati che tali soggetti hanno commesso e per i quali sono stati condannati.

il partecipante alla gara (e per esso il suo legale rappresentante), che per un verso non può allegare, di sua iniziativa, certificazioni che, riguardanti un terzo, non gli vengono rese dalle pubbliche amministrazioni depositarie, per altro verso, non può dichiarare fatti, stati e qualità se non “per quanto a propria conoscenza”, posto che non può essere costretto ad autocertificare elementi dei quali non abbia (del tutto legittimamente) completa contezza, né potendo egli essere costretto ad assumere responsabilità per dichiarazioni mendaci, laddove non a conoscenza degli elementi oggetto della dichiarazione medesima (ma tuttavia costretto a renderla) (Cons. Stato, IV, 27 giugno 2011, n. 3862; si veda  anche IV, 1 aprile 2011 n. 2068).

nel caso di specie, le dichiarazioni rese risultano carenti, in quanto ignota resta l’identità degli amministratori cessati dalla carica, di modo che risulta a monte precluso l’esercizio del potere di verifica da parte dell’Ammi-nistrazione

La questione principale posta col ricorso riguarda la forma delle dichiarazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi “morali” in rela-zione a soggetti diversi dal dichiarante, ed in particolare la sufficienza o meno della clausola apposta alla dichiarazione “per quanto a mia conoscenza”.

Sul punto, superando un orientamento precedentemente espres-so, questo Consiglio, aderendo all’interpretazione propalata da alcune recenti pronunzie del Consiglio di Stato (cfr., per tutte, Cons. Stato, V, 27 gennaio 2009, n. 375), aveva affermato che la puntualizzazione “per quanto a nostra conoscenza” inserita in una dichiarazione sosti-tutiva, resa ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa all’inesistenza di condanne nei confronti di am-ministratori e direttori tecnici cessati dalla carica, rendeva del tutto priva di valore e tamquam non esset la dichiarazione rilasciata, venen-do a mancare una vera e propria assunzione di responsabilità insita, invece, in tale tipo di dichiarazione ed alla base dell’affidamento che era chiamata a riporvi l’Amministrazione.

Di recente, però, venivano aggiunte le seguenti considerazioni.

Laddove un soggetto debba presentare dichiarazioni di terzi ed invece le renda personalmente, considerata la sua impossibilità di ac-cedere al Casellario giudiziale ed, in ogni caso l’incompletezza delle relative certificazioni negli atti a richiesta di privati, occorre distingue-re in via generale il caso di persone legate ad aziende acquisite dal caso di persone che hanno avuto rapporti con l’offerente. Nel primo caso le dichiarazioni eventualmente rese dall’offerente devono di norma essere complete e senza limitazione alcuna perché egli, in sede di acquisizione di azienda o di ramo di azienda, era in grado di acqui-sire documentazione esaustiva sul punto.

Nel secondo caso, invece, la dichiarazione “per quanto a mia conoscenza” potrebbe essere ritenuta ammissibile solo nel caso (che non ricorre nella specie) in cui l’interessato dimostri la plausibile im-possibilità di acquisire le dichiarazioni personali (irreperibilità, morte, diniego per contrasto o per incompatibilità …) (così CGA, 6 settembre 2010, n. 1153).

A cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisione numero 659 dell’ 11 ottobre  2011  pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana


Ne deve conseguire che, qualora la dichiarazione venga omessa o sia incompleta, l’Amministrazione (e per essa la commissione di gara) non ha conosciuto dell’esistenza di soggetti rivestenti talune par-ticolari cariche nel triennio antecedente, e non è stata posta in grado di effettuare eventuali verifiche, anche attraverso la mera richiesta di in-tegrazione documentale, con la conseguenza che in tali casi appare del tutto legittima l’esclusione del soggetto dalla partecipazione alla gara.
La dichiarazione sopra descritta non può essere, dunque, omes-sa e, se ciò accade, la mancata allegazione o indicazione dei soggetti richiesti dalla norma (tale da rendere impossibili le verifiche dell’amministrazione) comporta, per le ragioni sopra esposte, l’esclu-sione dalla gara.
Ciò nondimeno, il Consiglio di Stato, rivedendo la posizione espressa dalla citata precedente giurisprudenza (sez. V, 26 gennaio 2009 n. 375), ha altresì affermato che, trattandosi di dichiarazione che concerne stati, fatti e qualità riguardanti terzi (e non il medesimo di-chiarante), questa non può che essere resa se non “per quanto a cono-scenza” del dichiarante medesimo, non potendo questi procedere ad autocertificazione (con assunzione delle conseguenti responsabilità, anche penali, per dichiarazione mendace) su fatti, stati e qualità della cui veridicità non è detto che egli sia a conoscenza.
D’altra parte, lo stesso art. 47 DPR n. 445/2000, prevede che “la dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può ri-guardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza” (comma 2).
L’art. 38, d. lgs. n. 163/2006, relativamente alle dichiarazioni sostitutive rese in ordine a stati, qualità personali e fatti relativi a terzi (cioè i precedenti amministratori cessati dalla carica nel triennio ante-cedente e gli altri soggetti contemplati), non può che essere interpreta-to se non in relazione ai principi generali in tema di dichiarazioni rese alla pubblica amministrazione (e connesse responsabilità per dichiara-zioni false) ed all’art. 47 DPR n. 445/2000.
In tal senso, proprio perché il soggetto può rendere la dichiara-zione afferente al terzo solo relativamente a stati, qualità e fatti “di cui abbia diretta conoscenza”, ne consegue che, in presenza di una norma (art. 38) che comunque richiede la predetta dichiarazione, quest’ultima non può che essere resa se non nel senso che essa attesta solo quanto è a conoscenza del dichiarante, ben potendo l’Amministrazione - a fron-te di una compiuta identificazione dei soggetti interessati - procedere alle opportune verifiche, anche attraverso il casellario giudiziale ed altri archivi pubblici (ai quali essa, a differenza del dichiarante, ha ac-cesso), in ordine alla sussistenza (o meno) dei requisiti in capo a tali soggetti.

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