Per determinare la piena conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione definitiva (ed a fare quindi decorrere il termine per l'impugnazione) vale solo la compiuta indicazione di tutti gli elementi richiesti dall'art. 79 del d. lgs. n. 163/2006
(comunicazione dei motivi della reiezione della candidatura o della offerta e, ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, delle caratteristiche e dei vantaggi dell'offerta selezionata e del nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto)
per gli atti come l'esclusione dalle gare pubbliche, per i quali è richiesta la notificazione individuale, trova applicazione la regola generale della piena conoscenza ed il termine per impugnare non decorre sino a che non si dimostri che è avvenuta la notifica o la comunicazione diretta dell'atto all'interessato (Consiglio Stato, sez. V, 22 marzo 2010, n. 1661).
Tale termine decorre quindi normalmente dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 79 d.lgs. n. 163/2006, salva ovviamente l'ipotesi della piena conoscenza dell'atto, acquisita con altre modalità, come d'altronde ribadito dall'art. 41 del c.p.a.: fra queste ipotesi, rientra quella in cui all'atto dell'esclusione dalla gara sia presente un rappresentante della impresa esclusa.
Ai fini della tempestività dell'impugnazione degli atti di una gara d'appalto, la presenza di un rappresentante dell'impresa ad essa partecipante nel corso della riunione nella quale si procede alle operazioni selettive non comporta ex se piena conoscenza dell'atto di esclusione, ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione, qualora non risulti che il rappresentante sia munito di mandato speciale, ovvero rivesta una specifica carica sociale, per cui la conoscenza acquisita dallo stesso sia riferibile alla società concorrente (Consiglio Stato, sez. V, 9 giugno 2008, n. 2883).
Nel caso che occupa, anche a prescindere dalle circostanze che la Controinteressata con memoria depositata il 2.11.2010 contesta che detto sig. Contini sin dal 14.7.2009 era privo di rappresentanza legale della società e che comunque non risulta che fosse munito di mandato speciale, deve ritenersi che la mera circostanza che l’unico R.T.I. ammesso al prosieguo della gara fosse quello Ricorrente – Ricorrente 2 sia insufficiente a far ritenere che ciò abbia comportato piena conoscenza della esclusione della società Controinteressata, essendo idonea a determinare la piena conoscenza (ed a fare quindi decorrere il termine per l'impugnazione) solo la compiuta indicazione di tutti gli elementi richiesti dall'art. 79 del d. lgs. n. 163/2006 (comunicazione dei motivi della reiezione della candidatura o della offerta e, ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, delle caratteristiche e dei vantaggi dell'offerta selezionata e del nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto).
La censura in esame non può quindi essere condivisa.
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