giovedì 10 novembre 2011

Applicazione dell’articolo 1227 cc per limitare l’ammontare del risarcimento del danno ingiusto


Altro fattore di mitigazione del danno risarcibile qui rivendicato dall’appellata va individuato nella tardività dell’impugnativa giurisdizionale da questa proposta, giusta le puntualizzazioni svolte dall’Adunanza Plenaria nella già citata decisione n. 3 del 2011.

Questa, infatti, nell’ammettere la domanda di risarcimento del danno proposta in via autonoma dall'impugnazione del provvedimento lesivo, ha soggiunto che, ai sensi dell'art. 30, comma 3, d.lgs. n. 104 del 2010, l'omessa attivazione degli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento costituisce, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, un dato valutabile, alla stregua dei principi di buona fede e solidarietà sanciti dall'art. 1175 c.c., ai fini dell'esclusione o mitigazione del danno evitabile con l'ordinaria diligenza.

Sempre secondo l’Adunanza Plenaria, inoltre, l'articolo testé citato, nell'introdurre nel processo amministrativo la regola della non risarcibilità dei danni che avrebbero potuto essere evitati o quanto meno ridotti con l'impugnazione del provvedimento e con l'utilizzazione degli altri strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, enuncia principi che, in quanto già presenti nell'art. 1227 c.c., sono applicabili anche alle azioni risarcitorie proposte prima della sua entrata in vigore, in quanto espressioni del principio generale di correttezza nei rapporti bilaterali.

Ne consegue, anche per le azioni risarcitorie già pendenti, la rilevanza sostanziale dell'omessa o tardiva impugnazione quale circostanza atta a precludere la risarcibilità dei danni presumibilmente evitabili ove l'interessato si fosse sollecitamente avvalso della tutela specifica predisposta dall'ordinamento a protezione delle posizioni di interesse legittimo, le quante volte una tempestiva impugnazione sarebbe stata idonea, secondo il paradigma probabilistico della causalità ipotetica, ad evitare in tutto o in parte il pregiudizio.

decisione numero 5837 del 2 novembre 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

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