giovedì 10 novembre 2011

Respinta la richiesta di danno ingiusto essendo rimasta del tutto sfornita di supporto probatorio sia nell’an che nel quantum

la domanda risarcitoria avanzata nel giudizio amministrativo soggiace a tutte le regole sostanziali e processuali applicabili in sede civile.

 incombe sulla parte istante la prova sia dell’an debeatur, consistente nella dimostrazione del danno, dell’ingiustizia dello stesso, del nesso di causalità e della colpevolezza del danneggiante secondo la clausola generale fissata nell’art. 2043 c.c., sia del quantum debeatur, ossia dell’ammontare del danno”


A fronte di tale statuizione le appellanti si sono limitate a riproporre alcune considerazioni circa la sussistenza dell’elemento soggettivo e oggettivo della responsabilità, chiedendo genericamente il risarcimento del danno emergente, del lucro cessante e del danno da perdita di qualificazione, da accertare mediante Ctu.

Si rileva che in questo modo le appellanti non hanno fornito alcun valido elemento per contrastare la statuizione del Tar di reiezione della domanda risarcitoria a causa della mancata dimostrazione del quantum debeatur, oltre ad aver continuato a non assolvere il proprio onere probatorio


il ricorrente deve necessariamente allegare e dimostrare in giudizio tutti gli elementi costitutivi della sua pretesa risarcitoria e il metodo acquisitivo può essere utilizzato laddove siano stati allegati tali fatti, ma il privato, per la sua posizione di disparità sostanziale con l'amministrazione, non sia in grado di provarli

La consulenza tecnica, pur disposta d'ufficio, non è certo destinata ad esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste (fatti che devono essere dimostrati dalla medesima parte alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova posti dall'art. 2697 c.c.), ma ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche non possedute (Cons. Stato, VI, 12.3.2004 n. 1261); di conseguenza, la richiesta di Ctu non può essere sostitutiva dell’onere probatorio spettante alle parti.

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