Poiché la riedizione della procedura di gara rappresenta la soddisfazione in forma specifica dell’interesse della ricorrente principale, deve essere, inoltre, rigettata la domanda di risarcimento per equivalente
il Collegio ritiene di poter equamente bilanciare i contrapposti interessi della ricorrente a poter nuovamente concorrere per l’assegnazione dell’appalto con quelli della aggiudicataria a non veder caducata ex tunc una fornitura in parte già eseguita e dell’Amministrazione ad avere il tempo per indire una nuova gara senza essere costretta, nel mentre, interrompere il servizio ai cittadini per carenza dei beni necessari al suo espletamento, dichiarando il contratto inefficace con effetto dal 180° giorno successivo al deposito del dispositivo della presente sentenza.
Passaggio tratto dalla sentenza numero 1131 del 27 ottobre 2011 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino
Quanto alla sorte del contratto in seguito all’annullamento dell’aggiudicazione e di tutti gli atti di gara, il Collegio ritiene di dover fare applicazione nel caso di specie dell’art. 122 c.p.a. che assegna al Giudice il potere di stabilire “se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati” nonché “dello stato di esecuzione del contratto”.
Tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali esistenti al tempo dello svolgimento della procedura di gara, sulla questione della necessità di apertura delle buste contenenti le offerte tecniche in seduta pubblica, del fatto che essi siano stati risolti solo dalla recente Adunanza Plenaria n. 13/2011, dell’avanzato stato di esecuzione del contratto che, in seguito al diniego della sospensiva da parte del Tribunale, è stato stipulato dall’Amministrazione con la Controinteressata il 5.11.2010, con istallazione di tutti gli strumenti e continuativa fornitura dei reagenti, e del carattere di indispensabilità dei beni oggetto della fornitura per lo svolgimento del servizio demandato all’Amministrazione, il Collegio ritiene di poter equamente bilanciare i contrapposti interessi della ricorrente a poter nuovamente concorrere per l’assegnazione dell’appalto con quelli della aggiudicataria a non veder caducata ex tunc una fornitura in parte già eseguita e dell’Amministrazione ad avere il tempo per indire una nuova gara senza essere costretta, nel mentre, interrompere il servizio ai cittadini per carenza dei beni necessari al suo espletamento, dichiarando il contratto inefficace con effetto dal 180° giorno successivo al deposito del dispositivo della presente sentenza.
Per la natura delle questioni trattate, oggetto, come detto di contrasti giurisprudenziali, risolti, come detto, solo di recente, sussistono giusti motivi per disporre sia l’integrale compensazione delle spese di lite.
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