giovedì 13 ottobre 2011

Vi deve essere un principio di autoresponsabilità a sostengo dell’autocertificazione negli appalti

L’ambito naturale di applicazione dell’art 6 della legge 241/90 è quello della incompletezza o della erroneità dei documenti che il privato deve ,di consueto ,produrre a corredo di un’istanza rivolta alla P.a..

Ma è agevole comprendere che l’integrazione documentale o la rettifica di dichiarazioni erronee possono avere luogo quando si è al cospetto di un contegno del privato immune da deliberata volontà di tacere circostanze rilevanti , o in casi di incolpevole errore nella predisposizione di un’istanza .

Solo in presenza di queste condizioni, l’istituto invocato dalla società ricorrente persegue un obiettivo di giustizia procedimentale che consente di sanare l’eventuale irregolarità di una domanda attraverso la potestà di sollecitarne il completamento e una corretta ostensione alla P.a procedente

La fattispecie concreta che il Giudicante è chiamato a valutare attiene, invece , più propriamente alla portata del principio di autoresponsabilità del privato nell’ambito di un procedimento ad evidenza pubblica diretto all’aggiudicazione di un appalto di servizi.

Al principio di autoresponsabilità si collega , come sembra inoppugnabile, l’istituto della autocertificazione attraverso il quale, in un’ottica di semplificazione ma anche di leale collaborazione tra privato e P.a., si consente a chi partecipa ad una gara di rendere dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale contemplati dall’art. 38 del codice appalti, ivi compresa la sussistenza, a proprio carico, di condanne penali .

Il privato concorrente è dunque chiamato, in forza di questa disposizione, a rivelare con lealtà la sussistenza di condanne per reati gravi capaci di minarne la moralità professionale

Passaggio tratto dalla sentenza numero 1724 del 5 ottobre 2011 pronunciata dal Tar Puglia, Lecce

Il suo contegno reticente o mendace in una fase di iniziale contatto con la Stazione appaltante, come quella della compilazione della domanda di partecipazione alla gara, non può non produrre la conseguenza, legislativamente prevista ,della esclusione dalla gara medesima, quando il provvedimento sia ancora giuridicamente possibile ; ovvero, quella di legittimare la stazione appaltante ad avvalersi dei rimedi contrattuali specificamente pattuiti, come è avvenuto nel caso.

Erra, pertanto, il ricorrente nel ritenere che l’art 6 possa fare da sfondo alla “correzione” postuma di una dichiarazione resa dal partecipante ad una gara pubblica in ordine alla sussistenza di condanne gravi ; prima di tutto perché si tratta di requisiti la cui sussistenza esula dalla sfera di controllo o anche solo di disponibilità del privato e che , pertanto, non essendo reperibili o integrabili aliunde o sussistono o non sussistono ; in secondo luogo, perché la legge esige, come già si è notato, fin dal primo momento , uno sforzo di lealtà da parte del privato a motivo della particolare rilevanza che nel nostro ordinamento rivestono le procedure di affidamento di servizi pubblici .

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