giovedì 11 aprile 2013

il dovere_potere di soccorso non si applica alle carenze nell'offerta ma solo ai requisiti partecipativi

una carenza sostanziale dell’offerta non è “colmabile con l’istituto del soccorso amministrativo di cui all’art. 46 del codice dei contratti pubblici, limitato ai requisiti di partecipazione
l’omissione denunzia una carenza sostanziale dell’offerta, in quanto tale non colmabile con l’istituto del soccorso amministrativo di cui all’art. 46 del codice dei contratti pubblici, limitato ai requisiti di partecipazione
la possibilità di intervento dell’Amministrazione appaltante con lo scopo di far prevalere la sostanza sulla forma con la sanatoria di eventuali mere irregolarità formali, “non può trovare applicazione nel caso in cui l’incompletezza o la mancata chiarezza o la non conformità alle prescrizioni della legge di gara riguardi l’offerta o il progetto tecnici; in caso contrario risulterebbe violato il principio della par condicio dei concorrenti mediante l’integrazione o modificazione postuma dell’offerta con conseguente incidenza sulla sostanza e non solo sulla forma (Cons. Stato, V, 8 febbraio 2011 n. 846 e giur. ivi cit.).
Ne discende che l’ANM non avrebbe potuto promuovere il controllo incisivo svolto sull’offerta di Controinteressata, dovendo invece dichiararla decaduta dall’aggiudicazione, scorrendo la graduatoria in vantaggio di RICORRENTE

si legga anche
decisone numero 846 dell’ 8 febbraio 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

Soggetti ammessi a partecipare – divieto di modifica delle offerte – osservanza del principio della par condicio  – inapplicabilità art. 46 codice dei contratti _’integrazione documentale esclusivamente per documenti incompleti relativi a requisiti di partecipazione, ma non l’offerta – divieto di l'integrazione o modificazione postuma dell’ offerta, con conseguente incidenza sulla sostanza e non solo sulla forma.



le offerte dei partecipanti a pubbliche gare non possono essere modificate o integrate nel corso della procedura di gara

La Commissione di valutazione (o, nella specie , il gruppo di lavoro per la verifica della conformità) non dispone di alcun margine di discrezionalità in ordine alla richiesta di correzioni o integrazioni, ma, in caso riscontri mancanze, deve procedere alla esclusione.

In questi casi il principio del favor participationis non può essere esteso al punto di richiedere una integrazione o correzione dell’offerta per consentire la partecipazione di un soggetto ed evitarne l'esclusione, dovendosi considerare prevalenti le esigenze di par condicio tra i concorrenti , rispetto alle quali risulta in contrasto qualunque integrazione postuma . (Cons. St. sez. V, 14 settembre 2010, n. 6687).

Né hanno pregio gli argomenti di + secondo cui la censura presupporrebbe una indebita equiparazione tra la documentazione tecnica che le concorrenti erano tenute ad inserire nella busta B e l’offerta tecnica propria delle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la richiesta di chiarimenti da parte del gruppo di lavoro sarebbe ammissibile ai sensi dell’art. 46 del Codice di contratti pubblici.

Va considerato infatti che proprio nell’ aggiudicazione con il sistema del prezzo più basso il sostanziale automatismo della scelta , da effettuare mediante il mero utilizzo dei tassativi parametri prescritti dal disciplinare di gara (nella specie consistenti nella verifica della rispondenza dei prodotti offerti alle specifiche tecniche minime stabilite nel capitolato e, una volta assodata tale rispondenza, nella selezione dell’offerta al miglior prezzo) esclude ogni opinabilità riconnessa , semmai, ad una valutazione in applicazione di criteri variabili quali il prezzo, il termine di esecuzione, la redditività, il valore tecnico , applicati al sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa .
Inoltre, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006, i criteri disposti ai fini dell’integrazione documentale possono riguardare esclusivamente documenti incompleti relativi a requisiti di partecipazione, ma non l’offerta. La possibilità, infatti, d'intervento dell'amministrazione, inteso a far prevalere la sostanza sulla forma, va considerata finalizzata soltanto ad ottenere chiarimenti in ordine alla documentazione prodotta per sanare eventualmente mere irregolarità formali, ma non può trovare applicazione nel caso in cui l'incompletezza o la mancata chiarezza o la non conformità alle prescrizioni della legge di gara riguardi l’offerta o il progetto tecnici ; in caso contrario, infatti, risulterebbe violato il principio della par condicio dei concorrenti mediante l'integrazione o modificazione postuma dell’ offerta, con conseguente incidenza sulla sostanza e non solo sulla forma (Cons. St. Sez. V, 22 febbraio 2010, n. 1038; 8 settembre 2008, n. 4253, 11 dicembre 2007, n. 6403).
E’ pertanto illegittima l’ammissione dell’offerta della Controinteressata in carenza di elementi tecnici ritenuti indispensabili dal capitolato che non possono considerarsi integrabili successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle proposte.

A cura di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla decisone numero 1832  del 27 marzo 2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

Nessun commento:

Posta un commento