mercoledì 28 marzo 2012

legittimo annullamento dell'aggiudicazione per irregolarità contributiva al momento di presentazione dell'offerta

violazioni contributive sussistendo inadempimento per una somma pari a 1853,00 euro, a conferma del d.u.r.c. acquisito:legittimo annullamento di aggiudicazione con escussione della relativa cauzione provvisoria


non può essere condiviso l’assunto della ricorrente secondo il quale tale irregolarità non rileverebbe ex se, in quanto la sua omessa dichiarazione non potrebbe concretare gli elementi del mendacio, in mancanza di puntuali prescrizioni della lex specialis richiedenti l’enunciazione di qualsivoglia infrazione, non potendosi in definitiva valutare come falsa una dichiarazione al più opinabile o errata.

Va infatti evidenziato, come nella fattispecie, contrariamente a quanto pervicacemente sostenuto dalla ricorrente, il disciplinare di gara (punto 5 lett. D2) prevede testualmente che la stazione appaltante può “revocare l’aggiudicazione, qualora accerti in ogni momento, e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate, o la omessa indicazione di violazioni tributarie, fiscali o contributive, in tal caso si procederà all’escussione della garanzia fideiussoria provvisoria.”

Trattasi di prescrizione chiara e puntuale, che impone ai concorrenti, tra l’altro, l’indicazione omnicomprensiva di violazioni contributive, sanzionando con la revoca dell’aggiudicazione la dichiarazione reticente, con contestuale escussione della garanzia.

In presenza di una siffatta disciplina di gara, ne consegue la non veridicità della dichiarazione effettuata dalla ricorrente, all’atto della presentazione dell’offerta, di “essere in regola con gli adempimenti contributivi”.


Passaggio tratto dalla sentenza numero 593 del 21 marzo 2012 pronunciata dal Tar Puglia, Bari

Invero, per giurisprudenza anche di questa Sezione, è onere del soggetto che concorre all’aggiudicazione di appalto pubblico indicare in sede di domanda di partecipazione tutti gli elementi necessari alla stazione appaltante per la verifica - di sua esclusiva competenza - del possesso dei requisiti generali, non essendo consentite reticenze al riguardo (ex multis T.A.R. Emilia-Romagna Parma, sez. I, 24 novembre 2010; n. 502; T.A.R. Puglia Bari, sez I, 8 giugno 2011, n. 845; Consiglio di Stato, sez III, 4 gennaio 2012 n. 8).

Infatti, indipendentemente dal requisito della gravità della violazione, la ricorrente doveva essere innanzitutto esclusa - come effettivamente lo è stata - per la non veridicità della dichiarazione prodotta di “essere in regola con i doveri contributivi” sussistendo alla data di presentazione dell’offerta una obiettiva situazione di irregolarità previdenziale, definitivamente accertata.

Posto che la correntezza contributiva rileva non solo quale requisito per ottenere l’aggiudicazione bensì per la stessa fase di ammissione (ex plurimis T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 11 dicembre 2009, n. 8693; T.A.R. Puglia Bari, sez III, 15 aprile 2010, n. 1388) e deve pertanto sussistere sin dal momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, costituisce autonoma causa di esclusione, indipendentemente dal requisito della gravità della violazione, la presentazione di dichiarazioni non veritiere, sussistendo alla data di presentazione dell’offerta una obiettiva situazione di irregolarità fiscale, definitivamente accertata.

Infatti, allorché il bando, come nella fattispecie, sia preciso e non si limiti a chiedere una generica dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 Codice contratti pubblici, ma specifichi che vanno dichiarate tutte le condanne penali o tutte le violazioni contributive, la causa di esclusione non è solo quella, sostanziale, dell'essere stata commessa una grave violazione, ma anche quella, formale, di aver omesso una dichiarazione prescritta dal bando (Consiglio Stato, sez. VI, 21 dicembre 2010, n. 9324; T.A.R. Emilia-Romagna Parma, sez. I, 24 novembre 2010, n. 502; T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I, 3 maggio 2010, n. 300; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 3 dicembre 2009, n. 8333).

Tale previsione puntuale della lex specialis risponde al rilevante interesse della stazione appaltante di riservarsi comunque ogni valutazione in merito alla gravità o meno dell'illecito, dovendo il concorrente limitarsi ad indicare quanto richiesto, pena la conseguente infedeltà, reticenza o inaffidabilità della domanda di partecipazione.

D’altronde, lo stesso art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000 in tema di autocertificazione, indipendentemente dal richiamo operato nella lex specialis, quale norma etero-integrativa (T.A.R. Sicilia Catania 21 luglio 2009, n. 1350), prevede che "qualora dal controllo ... emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera", cioè, nella specie, dall'ammissione alla gara. (T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I, 3 maggio 2010, n. 300).

Conclusivamente, la falsità della dichiarazione di regolarità contributiva costituisce di per sé motivo di esclusione da una gara d'appalto e la mancanza del requisito della regolarità contributiva non può essere sanata dall'eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva" (T.A.R. Valle d'Aosta, sez. I, 10 marzo 2010, n. 21; T.A.R Puglia Bari, sez. I, 29 settembre 2008, n. 2249; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 14 agosto 2008, n. 7842; T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 8 febbraio 2007, n. 235).

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