giovedì 11 aprile 2013

tassatività delle cause di esclusione_ approccio ermeneutico di natura sostanzialistica anche per custodia

la correttezza della procedura, l’assenza di anomalie di sorta che possano anche solo ritenere posta in pericolo l’integrità e la segretezza delle offerte, l’assenza di eventuali puntuali circostanze che indichino la violazione della riservatezza delle operazioni di gara, impediscono di prendere in considerazione l’omessa verbalizzazione di cui si discute quale elemento di illegittimità della procedura di gara

Peraltro, si può ulteriormente osservare, a corollario delle suesposte argomentazioni, che l’art. 78, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, nell’elencare le informazioni che devono essere contenute nei verbali di gara, non include fra le medesime anche le modalità di custodia e di conservazione dei plichi che, dunque, può ritenersi elemento essenziale solo qualora si evidenzino, come detto, rischi di manomissione o di violazione del principio di segretezza delle offerte.
Inoltre, si deve evidenziare che il nuovo testo dell’art. 46, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163/2006 circoscrive ora la possibilità di esclusione dei candidati o dei concorrenti alle ipotesi in cui sia stato violato il principio di segretezza delle offerte a causa della non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o per altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, poiché tali difetti devono essere tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
E’ evidente che tale disposizione privilegia un approccio ermeneutico di natura sostanzialistica rispetto alla tutela del principio di segretezza delle offerte, approccio che, dunque, deve riguardare anche i suoi inevitabili corollari, quali la verbalizzazione circa le modalità di custodia dei documenti di gara.
A cura di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla decisone numero 1815  del 27 marzo 2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

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