mercoledì 5 ottobre 2011

Non vi sono gli elementi per affermare la responsabilità precontrattuale della pa

Non viene accettata la richiesta di risarcimento per i  danni causati dal ritardo nella stipula del contratto


Se, in linea generale, non vi sono particolari dubbi sull’astratta possibilità di configurare, in un caso quale quello in argomento, una responsabilità precontrattuale a carico della p.a., deve però ricordarsi come, in concreto, una pronuncia affermativa di tale responsabilità postuli un positivo riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo alla medesima

E, considerato che in materia opera il principio per cui il potere dell’amministrazione di non dare corso all’aggiudicazione con la stipula del contratto incontra un limite insuperabile -a tutela dell’affidamento del privato- nei principi di buona fede e correttezza, ciò che deve in particolare escludersi nella vicenda che ci occupa è proprio la ravvisabilità di una violazione di tale principi da parte dell’Istituto intimato.

Tratto dalla sentenza numero del 1693 del 29 settembre 2011 pronunciata dal Tar Puglia, Lecce

In tal senso, difatti, deve sottolinearsi che:

- quanto alla fase immediatamente successiva all’aggiudicazione provvisoria della gara alla Ricorrente, in specie, la scelta di riaprire la gara stessa a fronte delle contestazioni mosse dall’impresa ALFA, inizialmente esclusa (per un problema relativo alla sua iscrizione alla Cassa Edile), risulta del tutto rispondente a canoni di ragionevolezza e -indipendentemente dalle successive valutazioni compiute dal T.a.r.-, pertanto, senz’altro riconducibile entro un ambito di giuridica “accettabilità”: ciò che vuol dirsi, in definitiva, è che si trattava di un’opzione la quale, anche ove a posteriori ritenuta erronea (il giudizio iniziato dal Ricorrente si concludeva peraltro con una sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sicchè manca una pronuncia definitiva sul punto), non costituiva comunque espressione, per il contesto fattuale e normativo sussistente, di un errore inescusabile, tale da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo procedente.

- considerazioni analoghe debbono essere svolte anche con riguardo alla fase successiva alle pronunce giurisdizionali citate, posto che, alla decisione del Consiglio di Stato del 19 marzo 1997, seguivano, secondo una tempistica anche in questo caso rispettosa del principio di buona fede, la ratifica dell’aggiudicazione da parte del Consiglio d’Amministrazione dell’IACP (del 27 maggio 1997), la richiesta di documenti alla Ricorrente (del 18 giugno 1997), la produzione degli stessi da parte della ditta (del 10 luglio 1997), la consegna anticipata dei lavori (dell’8 ottobre 1997) e, infine, la stipula del contratto (del 14 novembre 1997): dalla pronuncia del Consiglio di Stato fino alla consegna dei lavori, dunque, intercorreva un lasso di circa sette mesi (ridotto a tre se si considera il periodo consegna documenti - consegna dei lavori), in concreto giustificato dagli adempimenti prescritti e dalle effettive esigenze istruttorie dell’IACP (dapprima rivolte all’acquisizione dei documenti e, poi, all’esame degli stessi).

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