Come già anticipato il risarcimento del danno conseguente a lesione di interesse legittimo pretensivo è subordinato, pur in presenza di tutti i requisiti dell'illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso), alla dimostrazione, secondo un giudizio di prognosi formulato ex ante, che il procedimento fosse destinato a concludersi con esito esito favorevole tramite la dimostrazione, ancorché fondata su presunzioni, della spettanza del bene collegato a tale interesse: siffatto giudizio prognostico positivo non può essere in ogni caso consentito allorché detta spettanza sia caratterizzata da consistenti margini di aleatorietà (C.S. Sez. V 15.9.2010, n. 6797).
Fermo restando quanto sopra, di per sé preclusivo all’accoglimento della domanda di risarcimento, osserva, inoltre, il Collegio che nella fattispecie è seriamente dubitabile la sussistenza della colpa in capo all’Amministrazione.
Per la circolare ministeriale n. 84/1967 la presentazione dei documenti doveva avvenire, previa fissazione da parte dell'Amministrazione procedente ad "una data di scadenza di regola non superiore a tre mesi"; ove il termine non fosse stato rispettato la pratica sarebbe stata definitivamente archiviata.
L'imputazione dell'elemento dannoso a titolo di dolo o colpa della Pubblica amministrazione è da ritenersi sussistente solo nell'ipotesi in cui l'adozione della determinazione illegittima, che apporti lesione all'interesse del soggetto, si sia verificata in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione a cui deve ispirarsi l'attività amministrativa nel proprio esercizio, ovvero quando l'azione dell'Amministrazione sia caratterizzata da negligenza nell'interpretare ed applicare la vigente normativa (C.S. 22.2.2010, n. 1038)
Tratto dalla sentenza numero 1046 del 26 aprile 2011 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano
Nessun commento:
Posta un commento