giovedì 6 dicembre 2012

non puo' essere consentita l'immotivata rimodulazione di voci di costo

il subprocedimento di giustificazione dell'offerta anomala non è volto a consentire aggiustamenti dell'offerta in itinere, ma mira piuttosto a verificare la serietà di un'offerta consapevole già formulata ed immutabile,

con conseguente inammissibilità di quelle giustificazioni che, nel tentativo di far apparire seria un'offerta che invece non è stata adeguatamente meditata, risultano tardivamente finalizzate ad un'allocazione dei costi diversi rispetto a quella originariamente indicata.
Né , per le stesse ragioni , deve ritenersi consentita l'immotivata rimodulazione di voci di costo al solo scopo di far “quadrare i conti”, al fine cioè di assicurare che il prezzo complessivo offerto resti immutato, superando le contestazioni della stazione appaltante su alcune voci di costo.

Del resto, nel giudizio di congruità dell'offerta, esplicazione paradigmatica di valutazioni tecniche e perciò sindacabile solo in caso di illogicità manifesta o di erroneità fattuale, non si fa questione soltanto della generica capienza dell'offerta, ma anche della sua serietà e tale non può essere considerata quell'offerta in relazione alla quale si registri una trasmigrazione dei costi da una voce all'altra (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 settembre 2011 n. 5098).
Né può esser condiviso l’assunto dell’appellante, secondo cui sarebbe possibile un aggiustamento delle singole voci di costo, nel caso in cui questo si fondi su sopravvenienze di fatto o normative che determinano una riduzione dei costi, in questo caso ammettendo l’impresa a dimostrare la possibilità di compensazione tra voci sopravvalutate e voci sottovalutate .
Invero, presupposto indefettibile di tale assunto non può che essere la serietà e la consapevolezza dell’offerta presentata, che deve essere sempre rapportata ad una valutazione obiettiva del rapporto costi – benefici, e non artificialmente predisposta al fine di precostituirsi un margine di azione da utilizzare in sede di giustificazioni ed in vista dell’aggiudicazione.
Ciò significa che la compensazione di eventuali costi sovra e sottodimensionati in sede di offerta e riferibili alla medesima categoria potrebbe avvenire solo allorquando, in presenza di un’offerta necessariamente ancorata al rigido parametro costi – benefici, per ragioni indipendenti dalla volontà dell’offerente si vengano a creare situazioni attive e passive potenzialmente idonee a divenir oggetto di compensazione.
E questo , nella specie , non è avvenuto .
Infatti ,come risulta dal giudizio di anomalia espresso dalla Stazione appaltante, sul punto non contestato, “l’A.T.I. ha dimostrato di aver alterato dei prezzi netti dichiarati gravandoli di un surplus di utile rispetto a quanto riportato nell’offerta”, e ciò al precipuo fine “di voler fare uso di parte di detto surplus, fittiziamente accantonato, per far fronte ai rilievi dell’Amministrazione”

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisione    numero 6117 del  30 novembre  2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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