La trattativa privata comporta danno alla concorrenza : colpa grave del dirigente preposto al Settore Manutenzioni di un Comune
la violazione alla par condicio si è verificata considerando la maggiore convenienza, derivante da un maggiore ribasso che avrebbe potuto portare una gara equa e meno frettolosa
Il danno alla concorrenza :trattasi di voce autonomamente valutabile e che si determina nella perdita della possibilità per l’Amministrazione di scegliere tra le migliori offerte conseguibili, a seguito di una procedura di gara rivolta ad una adeguata platea di imprese con conseguente inutile dispendio di risorse pubbliche.
I valori dell’economicità, dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività amministrativa rappresentano ormai i profili di maggior rilievo della <<legalità sostanziale>> del sistema giuscontabile e, in relazione ad essi, non è più consentito <<omettere un minimo di confronto concorrenziale per qualsiasi procedura contrattuale ad oggetto pubblico>>, come giustamente puntualizzato dalla Sezione Giurisdizionale della Lombardia con la sent. n°447/2006
Un simile confronto, del resto, è ancor più necessario oggi <<che i basilari principi in materia di concorrenza e libera prestazione dei servizi, di cui agli artt. 81 e ss. e 49 e ss. del Trattato CE, si impongono al rispetto degli Stati membri, indipendentemente dall'ammontare delle commesse pubbliche>>, come ancora una volta giustamente evidenziato nella precitata sentenza della Sez. Lombardia, e come indica - con maggior pregnanza normativa per il nostro Paese - l'art. 2 del D.L.vo n°163/2006 che, in attuazione della direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, annovera tra i principi fondamentali dei contratti pubblici anche il <<principio concorrenza>>. In questa ottica, è evidente che ogni accertamento di <<convenienza>> della P.A.” deve “necessariamente avvenire in un sistema di negoziazione concorrenziale”.
La violazione della concorrenza è apprezzabile sia sotto il profilo soggettivo che per l’aspetto oggettivo.
Per il primo profilo viene in rilievo la lesione arrecata ai possibili concorrenti nella medesima gara per l’acquisizione di quote di mercato, la cui tutela è affidata al Giudice Amministrativo. Per la seconda accezione, che qui viene valutata, emerge il danno all’Amministrazione committente per aver ignorato di applicare il principio della concorrenza nell’intrapresa attività contrattuale
Pertanto, tutto considerato, al convenuto deve essere addebitato l’importo di euro 6.000 (seimila/00) da rifondere al Comune cifra media tra le percentuali sopra indicate, oltre interessi legali dalla data del fatto (determinazione n. 260/M del 18.9.2003) e il deposito della presente sentenza e rivalutazione monetaria da quest’ultima data al soddisfo, e alle spese del presente giudizio, quantificate come da dispositivo, in favore dello Stato.
Tratto da La Corte Dei Conti_ Sezione Giurisdizionale Per La Regione Abruzzo Sentenza Numero 23 del 20 gennaio 2011
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