Poiché la cauzione provvisoria invece << viene prestata in conformità a quanto previsto dall’art. 75 del d.lgs n. 163 del 12.4.2006>> resta inteso il carattere solidale della responsabilità di ogni componente dell’Ati sia in caso di mancato possesso dei requisiti che di mancata sottoscrizione del contratto di appalto
Con il seguente passaggio,il Tar Campania, Salerno, con la sentenza numero 780 del 28 aprile 2011 ci insegna che:
<<Ritenuta infine l’infondatezza della censura incidentale con la quale viene lamentato che, mediante la cauzione provvisoria prestata dall’A.T.I. ricorrente principale, viene assunto un impegno indennitario di carattere non solidale ma parziario a garanzia del corretto adempimento degli obblighi inerenti alla partecipazione alla gara (ed in primo luogo di quello avente ad oggetto la sottoscrizione del contratto di appalto);
Evidenziato infatti che l’appendice alla polizza fideiussoria prestata dall’A.T.I. ricorrente principale, laddove, dopo aver dato atto che “la garanzia viene prestata in conformità a quanto previsto dall’art. 75 del d.lgs n. 163 del 12.4.2006”, precisa che “detta cauzione sarà inoltre costituita su mandato irrevocabile dell’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità pro quota in quanto trattasi di raggruppamento di tipo verticale (art. 37, comma 6, del d.lgs 163/2006)”, fa evidentemente riferimento - come dimostrato dall’uso del tempo presente nel contesto del primo periodo, concernente quindi la cauzione (provvisoria) prestata contestualmente all’offerta, e di quello futuro nell’ambito del secondo periodo, contenente il criterio di riparto della responsabilità contestato dalla parte ricorrente incidentale - alla cauzione definitiva, senza intaccare il carattere solidale di quella provvisoria;>>
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