giovedì 13 ottobre 2011

Non vi è stata alcuna prova volta a dimostrare la violazione della segretezza della documentazione presentata

l’Adunanza plenaria n.13 del Consiglio di stato ha affermato il principio della pubblicità anche dell’apertura del plico contenente l’offerta tecnica in seduta pubblica


si rileva che tale incombente è richiesto comunque al solo fine di acclarare la completezza della documentazione, dovendosi garantire il divieto di ogni valutazione della stessa,

 il che peraltro, potrebbe avvenire solo ove ogni documento tecnico fosse inserito in una busta sigillata inserita a sua volta nella busta contenente l’offerta tecnica a sua volta inserita nel plico contenente le buste costituenti l’offerta; nel caso di specie risulta comunque l’integrità dei plichi


Né risulta violato il principio di continuità della gara, posto che le operazioni tecniche si sono svolte in circa due mesi, giustificate dalla complessità della valutazioni, e non essendo dedotta alcuna prova volta ad affermare la violazione della segretezza della documentazione

sentenza numero 1460 del 6 ottobre 2011 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia

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