domenica 2 ottobre 2011

la scarna motivazione della Stazione appaltante sulla non congruità dell’offerta appare insufficiente a giustificare l’annullamento della procedura

la clausola del bando con cui l’Amministrazione si è riservata la facoltà di non aggiudicare la gara a proprio insindacabile giudizio è da ritenere illegittima

occorrendo, per costante giurisprudenza, il rispetto dei principi di correttezza e buona fede, nonché l’obbligo di motivare tale scelta

La partecipazione alla gara evidenzia e qualifica la posizione del concorrente che vi è ammesso, cosicché non può ragionevolmente escludersi una qualsiasi tutela a fronte degli eventuali ripensamenti dell'Amministrazione:

l'interesse all'aggiudicazione (che costituisce l'obiettivo finale di ciascun concorrente) ha un suo corollario nell'interesse allo svolgimento e alla definizione della procedura, secondo le regole fissate dalla lex specialis.

In tale caso, la discrezionalità dell'Amministrazione, seppure notevolmente ampia, non è dunque senza limiti né è del tutto sottratta al sindacato di legittimità

Passaggio tratto dalla sentenza numero 382 del 29 settembre 2011 pronunciata dal Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste

non si può condividere l’assunto del Comune, in forza del quale la clausola avrebbe dovuto essere immediatamente impugnata; deve infatti ritenersi che la clausola abbia assunto carattere lesivo degli interessi della ricorrente solo nel momento in cui essa si è classificata al primo posto nella graduatoria provvisoria; giova ricordare, al riguardo, che tale clausola è stata impugnata con il ricorso introduttivo, in cui una censura riguarda, specificamente, per l’appunto tale clausola;

che, inoltre, la scarna motivazione offerta dall’Amministrazione sulla non congruità dell’offerta appare insufficiente, anche alla luce delle argomentate osservazioni di parte ricorrente, sulla assunta discordanza sui servizi oggetto dell’appalto, perché nella lettera di invito sono previsti 4 servizi, mentre nell’elenco prezzi sono previsti 9 servizi per un importo di euro 8.900;

che appare fondato anche il primo dei motivi aggiunti, atteso che – se è vero che l’Amministrazione avrebbe potuto, trattandosi di servizio di importo inferiore ai 20.000 euro, affidarlo direttamente ai sensi dell’art. 125 co. 11 - invece ha scelto di indire una gara, e solo nel momento in cui ha accertato che la società ricorrente si è classificata al primo posto ha deciso di non aggiudicare la gara e di bandire una nuova procedura a cottimo fiduciario, senza invitare la ricorrente; il comportamento della p.a. è pertanto da in contrasto con i principi di correttezza e buona fede, anche alla luce della motivazione successivamente data, negli atti difensivi, circa il mancato invito (si assume che la ricorrente non sarebbe stata invitata perché l’offerta presentata nella gara precedente era inattendibile; ma appare evidente che tale motivazione è illogica, atteso che l’aver presentato un’offerta non congrua in una gara precedente non significa affatto che l’impresa continuerà a presentare un’offerta incongrua anche in una gara successiva);

che la domanda risarcitoria può essere accolta, limitatamente alle spese sostenute e documentate di partecipazione alla procedura indetta con determinazione n. 333 dell’11.04.2011, atteso l’obbligo dell’Amministrazione di procedere all’indizione di una nuova procedura;

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