giovedì 13 ottobre 2011

La pa deve salvaguardare gli interessi delle imprese in buona fede_le cause di esclusione sono tassative

Il disciplinare di gara  è legittimo, nella parte in cui non prescrive che i concorrenti menzionino, nella dichiarazione sui requisiti morali, il nominativo del responsabile tecnico, fermo restando il generale potere di verifica successiva in capo alla stazione appaltante


la figura del responsabile tecnico è del tutto distinta rispetto a quella del direttore tecnico, essendo quest’ultima tipica negli appalti di lavori pubblici ed espressamente menzionata nell’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006, in relazione alla dichiarazione sui requisiti di moralità (cfr., su fattispecie identica: TAR Campania, Napoli, sez., I, 18 marzo 2011 n. 1498);

- le fattispecie di esclusione sono tassative e non possono essere interpretate in modo estensivo o analogico, poiché le imprese devono essere messe in condizione di conoscere con certezza quali sono gli adempimenti occorrenti a soddisfare le prescrizioni previste per legge, dovendosi perciò dare prevalenza alle espressioni letterali contenute nei bando di gara, onde non vulnerare l’affidamento dei partecipanti, la par condicio e l’esigenza della più ampia partecipazione (cfr., tra molte: Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2005 n. 5194);


Passaggio tratto dalla sentenza numero 1485 del 7 ottobre 2011 pronunciata dal Tar Puglia, Bari


- nelle ipotesi di equivocità delle prescrizioni del bando di gara, la tutela del legittimo affidamento impone che si dia alla lex specialis una lettura idonea a salvaguardare la posizione dei concorrenti in buona fede, dispensandoli dal dover ricostruire, attraverso indagini integrative, ulteriori ed inespressi significati della volontà della stazione appaltante, che vanifichino il principio di massima partecipazione e l’interesse pubblico all’individuazione della migliore offerta (cfr. in tal senso: Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2009 n. 3320; TAR Puglia, Bari, sez. I, 8 giugno 2011 n. 842);

- questa Sezione ha avuto modo di affermare che le dichiarazioni relative all’assenza di condanne penali, da parte degli amministratori e direttori tecnici, sono da questi rese non nel proprio interesse, bensì nell’interesse dell’impresa (ovvero dell’intera a.t.i.) concorrente, sicché è possibile che l’amministratore che sottoscrive gli atti di gara renda le dichiarazioni anche in vece degli altri soggetti coinvolti, osservando le prescrizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 (TAR Puglia, Bari, sez. I, 24 febbraio 2009 n. 399; Id., sez. I, 18 novembre 2010 n. 3916);

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