La prescrizione del fatturato attinente ai servizi pregressi, invero, non serve solo a comprovare il possesso di requisiti di carattere economico- finanziario, ma è funzionale alla valutazione dell’affidabilità della ditta che partecipa alla gara
La quale, se in possesso del fatturato richiesto, da implicitamente prova di possedere l'esperienza adeguata e l’organizzazione di mezzi e di risorse necessaria all’espletamento del capillare del servizio oggetto di gara (cfr. in termini TAR Brescia n. 1728 del 2/10/2009, e giurisprudenza in essa citata).
La circostanza che la stazione appaltante abbia prescritto, conformemente alle previsioni dell’art,. 42 da ultimo citato, a pena di esclusione, la dichiarazione attestante il tipo di servizio pregresso ed il relativo fatturato, specificando il minimo importo dello stesso, costituisce espressione della discrezionalità che l’Amministrazione gode nell’indicare i requisiti di capacità tecnica professionale delle ditte partecipante; capacità comprovabile anche attraverso la quantità, economicamente valutabile per mezzo del relativo fatturato, dei servizi uguali o analoghi prestati dalla ditta partecipante nel triennio precedente.
Ove la stazione appaltante avesse inteso richiedere oltre che i requisiti attestanti la capacità tecnica dei partecipanti, inseriti peraltro nell’ambito dei requisiti di ordine generale che devono imprescindibilmente essere posseduti dai partecipanti, anche requisiti di capacità economica, ciò avrebbe dovuto fare con espressa previsione, nel caso di specie mancante
Poiché la ricorrente ha dichiarato di avere espletato, nel periodo di riferimento, servizi asseritamente analoghi per importo inferiore ad 800.000,00 Euro, avrebbe dovuto comunque essere esclusa, integrando tale condizione il possesso dei requisiti tecnici (espletamento di servizi analoghi nel triennio di riferimento per importo non inferiore a 800.000,00 Euro) richiesti dal disciplinare di gara che pertanto sarebbe stato violato. La circostanza poi che la ricorrente abbia presentato due referenze bancarie, non sarebbe atta ad integrare il requisito di capacità tecnica, ma afferirebbe alla eventuale prova del possesso di requisiti economico- finanziari.
Passaggio tratto dalla sentenza 2485 del 18 ottobre 2011 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania
La rilevata infondatezza del secondo ricorso per motivi aggiunti fin qui esaminato (e quindi la legittimità del provvedimento del 5/4/2011 di esclusione della ricorrente principale per carenza del requisito del fatturato minimo di cui sopra), determina la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti. Con riferimento al ricorso introduttivo, nessun vantaggio potrebbe trarre la ditta ricorrente dal suo eventuale accoglimento, non avendo la stessa dimostrato il possesso del secondo requisito di capacità tecnica richiesto consistente nel fatturato di 800.000 Euro, rapportato al periodo antecedente la gara de qua. Anche con riferimento al primo ricorso per motivi aggiunti proposto avverso l’aggiudicazione definitiva alla ditta contro interessata non sussiste in capo alla ditta ricorrente alcun interesse alla sua definizione, stante la riscontrata legittimità dell'esclusione della stessa dalla gara de qua
La reiterata esclusione della ditta ricorrente, operata dalla stazione appaltante in seno al verbale del 5 aprile 2011 sul presupposto della carenza in capo alla ricorrente principale del requisito di capacità tecnica richiesto, con riferimento al fatturato di 800.000,00 Euro relativo ai servizi analoghi pregressi, appare al Collegio satisfattiva degli interessi azionati dalla controinteressata CONTROINTERESSATA s.r.l., a nulla rilevando che la commissione di gara, nella seduta del 5 aprile 2011, si è limitata a riprendere “la verifica degli ulteriori requisiti richiesti dal bando e non esaminati nella precedente seduta, vagliando la documentazione prodotta da Ricorrente s.r.l “, senza ribadire la causa di esclusione già riscontrata ed oggetto del ricorso introduttivo, come contestato dalla Controinteressata s.r.l. con i motivi aggiunti al ricorso incidentale, depositati in data 5 maggio 2011, dei quali va dichiarata la inammissibilità per carenza di interesse.
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