domenica 16 ottobre 2011

In caso di Ati, la cauzione provvisoria non deve essere firmata da tutte le interessate

E’ sufficiente che la fideiussione provvisoria sia intestata all’Ati e firmata dalla capogruppo

Nessuna norma di legge, tuttavia, impone che la garanzia sia anche firmata da tutte le partecipanti l’ati

Passaggio tratto dalla sentenza  numero 7929 del 13 ottobre 2011 pronunciata dal Tar Lazio, Roma
I motivi del ricorso

con motivi aggiunti depositati in giudizio il 2 maggio 2011, la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 11 del D.lgs n. 163 del 2006 per avere il Comune resistente consegnato il servizio in via d’urgenza all’ATI controinteressata, senza attendere il termine dilatorio di stipula del contratto e senza la sussistenza di particolari ragioni di emergenza.

Il parere dell’adito giudice

Anche il secondo motivo aggiunto è infondato in quanto la cauzione provvisoria, sebbene controfirmata dalla sola società mandataria Controinteressata, è comunque conforme al disciplinare di gara essendo la garanzia espressamente intestata all’ATI costituenda tra Controinteressata e Controinteressata 2.

Nulla è previsto, invero, nel disciplinare di gara né nell’art. 75 del D.lgs n. 163 del 2006 circa la necessità che la garanzia di che trattasi sia sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo.

Del resto, anche dal punto civilistico, la garanzia risulta costituita validamente e non è in contrasto con le prescrizioni di legge e con la documentazione di gara.

 sentenza  numero 7929 del 13 ottobre 2011 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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