martedì 15 novembre 2011

Pacifica applicazione della tassatività delle cause di esclusione

Illegittima esclusione per contestate dichiarazioni in ordine all’avvalimento

il ricorso appare prima facie fondato in ordine alla natura meramente formale delle omissioni contestate ed alla prevalenza del principio di cui all’art. 46 comma 1 bis d.lgs. 163\2006;

atteso che, se per un verso gli elementi richiesti risultavano in sostanza già prodotti in sede di dichiarazione sui requisiti, per un altro verso l’oggetto delle dichiarazioni contestate (relative all’avvalimento) comporta la pacifica applicazione del principio della tassatività delle cause di esclusione;

- considerato che, a quest’ultimo proposito, mentre le dichiarazioni in questione non risultano imposte dalla normativa vigente, la relative richiesta di cui alla lex specialis non rientra nelle ipotesi di cui al predetto principio (incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrita' del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarita' relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte);

- considerato che all’accoglimento del gravame consegue l’annullamento degli atti impugnati;


sentenza 1560 del 10 novembre 2011 pronunciata dal Tar Liguria, Genova

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