Non vi è dubbio che l’Amministrazione si sia resa conto di aver commesso il grave errore di anticipare il giorno della seduta pubblica di apertura delle buste, non solo dopo che le buste erano già state aperte, ma anche dopo che era stata fatta partire la richiesta alla Ricorrente di giustificare la propria offerta anomala;
questa sequenza temporale dimostra che l’effettivo contenuto delle offerte economiche era stato sicuramente conosciuto e vagliato da parte dei componenti della apposita commissione, senza che si possa a questo punto escludere con sicurezza l’astratta possibilità che anche altri ne abbiano avuto conoscenza.
Infatti l’avvenuto invio della richiesta di giustificazioni dell’offerta anomala dimostra in maniera certa che, tra il momento in cui le buste sono state aperte - e quindi il contenuto delle offerte è rimasto palese - ed il momento in cui sono state nuovamente sigillate in busta chiusa, è intercorso un certo lasso di tempo, accaduto di cui , tra l’altro, non risulta in atti uno specifico processo verbale ma che si desume unicamente dai riferimenti contenuti nel decreto n. 1 del 18.7.2011 e nel verbale della successiva seduta del 19 luglio 2011.
A questo punto è indubbio che l’amministrazione si sia trovata in una grave situazione di stallo ma la soluzione prescelta, cioè il rinvio della seduta di apertura delle buste con contestuale nuovo termine per la presentazione delle offerte, non era quella in grado di garantire il rispetto del fondamentale principio di segretezza delle offerte.
A quel punto, infatti, due sole erano le opzioni legittimamente percorribili: l’ annullamento ed integrale rifacimento dell’intera gara o il mantenimento della stessa con le offerte fino a quel momento acquisite.
La diversa scelta effettuata dell’amministrazione non garantisce il rispetto della segretezza perché, a fronte di un così breve posticipo, la riformulazione dell’offerta economica non risponde ad alcun canone aziendalistico –ed infatti appare logico che la ricorrente l’abbia mantenuta nei termini precedenti – ed invece si presta a far sorgere gravi e inevitabili dubbi quando, come avvenuto nel caso di specie, un lieve ritocco del ribasso offerto da quella che era in origine la seconda classificata l’abbia portata a superare l’offerta della ricorrente.
Passaggio tratto dalla sentenza numero 459 del 13 ottobre 2011 pronunciata dal Tar Fiuli Venezia Giulia, Trieste
Per le considerazioni che precedono il ricorso si rivela fondato e deve essere accolto con il conseguente annullamento dell’impugnato decreto n. 01/2011 e degli atti conseguenti, compresa l’aggiudicazione alla controinteressata.
Ciò premesso e tenuto conto del fatto che tali atti sono già stati sospesi da questo TAR con decreto cautelare provvisorio è evidente che nessun ulteriore risarcimento risulta dovuto
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