giovedì 20 ottobre 2011

La stazione appaltante non può accettare giustificazioni generiche

Il Consiglio di Stato conferma l’illegittimo comportamento di una Stazione appaltante che ha accettato giustificazioni troppo generiche su offerte presunte anomale


confermato il danno ingiusto pari all’utilità economica correlata alla specifica commessa oggetto della procedura

l’esigenza di riscontro delle giustificazioni delle offerte anormalmente basse costituisce espressione di un principio generale, operante anche per le gare informali

ed in caso di scostamenti limitati, che impone una valutazione aprioristica di affidabilità che non può essere surrogata dalla verifica a posteriori della corretta esecuzione dell’appalto;

la valutazione di congruità espressa dalla stazione appaltante risulta quindi inficiata dall’assenza di adeguata giustificazione volta a sorreggere le offerte anormalmente basse in esame

la conferma della statuizione di annullamento e la fondatezza dell’appello incidentale proposto dalla società resistente non consentono di accedere ad una positiva delibazione del motivo di appello proposto dalla Provincia di Firenze con riguardo al capo della sentenza relativo al risarcimento del danno

infatti

dalla documentazione in atti si ricava che le due imprese concorrenti sottoposte a verifica, collocate in posizione poziore rispetto alla ricorrente, non hanno giustificato in modo puntuale e documentato le singole voci di prezzo di cui alle relative offerte ma si sono limitate a fornire delucidazioni generiche relative ad altri lavori di restauro effettuati su superfici lapidee similari (BETA s.r.l.) o all’importanza della referenza conseguibile in caso di aggiudicazione (DELTA s.r.l.);



decisone numero 5528 del 12 ottobre 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

Nessun commento:

Posta un commento