domenica 2 ottobre 2011

Gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso, pena l’esclsione

costituisce principio generale dell’ordinamento giuridico (oltre che clausola della lex specialis di gara la cui violazione è espressamente sanzionata con l’esclusione) quello in forza del quale gli oneri di sicurezza non sono soggetti a ribasso percentuale.


Secondo Cons. Stato, Sez. IV, 23 gennaio 2002, n. 393 “In tema di appalto di opere pubbliche, gli oneri per la sicurezza costituiscono un elemento economico che non fa parte dell’offerta; infatti questa, composta da prezzi sui quali per la concorrenzialità insita nella gara l’offerente pratica un ribasso, non può contenere un prezzo che per legge non è ribassabile e quindi, essendo corrisposto in misura invariabile a chiunque risulti aggiudicatario, non costituisce elemento di confronto e di scelta del contraente.”.

Anche l’Autorità di Vigilanza sin dal 2002 (cfr. deliberazione n. 114 del 29 aprile 2002) ha considerato legittima e doverosa l’esclusione dalla gara in conseguenza dell’erroneo inserimento, da parte del concorrente, dell’importo degli oneri di sicurezza nella somma sulla quale operare il corrispondente ribasso.

Eseguendo un mero calcolo aritmetico dei prezzi a misura riportati nel computo metrico si ricava che il prezzo complessivo offerto dalla ricorrente pratica illegittimamente il ribasso anche sulle voci inerenti i costi della sicurezza.

Vi è, quindi, un contrasto tra quanto dichiarato dall’A.T.I. Ricorrente - Ricorrente 2. nell’offerta (e cioè che i prezzi fossero al netto degli oneri della sicurezza) ed i calcoli desumibili dal computo metrico.

La conseguenza è stata inevitabilmente la doverosa esclusione della stessa.

Passaggio tratto dalla sentenza numero 1397 del 28 settembre 2011 pronunciata dal Tar Puglia, Bari


In ogni caso, l’A.T.I. ricorrente non ha impugnato in questa sede le clausole del bando di gara e del disciplinare oggetto di contestazione che essa stessa sostiene essere ambigue.

E comunque, anche laddove la lex specialis di gara nulla avesse disposto al riguardo, sarebbe rimasto fermo il principio generale in virtù del quale gli oneri per la sicurezza non possono mai essere assoggettati a ribasso, pena l’esclusione dalla gara.

Non è, peraltro, condivisibile l’affermazione di parte ricorrente secondo cui la lex specialis di gara sarebbe sul punto ambigua, tenuto altresì conto della circostanza che nessuna delle altre imprese partecipanti alla procedura è incorsa nella suddetta violazione.

In conclusione, la previsione del bando di gara in virtù della quale il prezzo complessivo offerto deve essere al netto degli oneri di sicurezza e l’importo dei lavori soggetto a ribasso è esclusivamente la somma di € 231.611,00 non dà adito ad alcun dubbio di sorta.

L’A.T.I. ricorrente, avendo incluso nella propria offerta gli oneri di sicurezza in tal modo sottoponendoli a ribasso percentuale, ha violato una specifica clausola del bando (v. paragrafo “Importi” a pag. 1: «Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta») la cui inosservanza è espressamente sanzionata con l’esclusione (v. paragrafo “Requisiti di partecipazione - documentazione richiesta” a pag. 3: «… In calce all’ultima facciata dell’offerta deve essere riportata la dichiarazione che “Il prezzo complessivo offerto è al netto degli oneri di sicurezza” … Pena l’esclusione, l’offerta deve essere redatta con le prescrizioni e nella forma innanzi descritte. …»).

Infine, per quanto concerne la contestazione formulata da parte ricorrente nei motivi aggiunti relativa alla violazione dell’art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241 (i.e. omessa comunicazione di avvio del procedimento), può certamente operare in siffatta ipotesi la previsione normativa fondata sul principio del raggiungimento dello scopo di cui all’art. 21 octies, comma 2 legge n. 241/1990, poiché, anche se fosse stato comunicato all’A.T.I. Ricorrente - Ricorrente 2. l’avvio del procedimento di esclusione, è evidente che la stazione appaltante sarebbe giunta alla stessa conclusione, avendo la suddetta A.T.I. violato una specifica e non ambigua clausola del bando di gara la cui applicazione costituisce esercizio di un potere amministrativo vincolato.

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