mercoledì 19 ottobre 2011

Diritto al risarcimento del danno ingiusto alla seconda classificata

diritto al risarcimento del danno derivante alla seconda classificata dalla illegittima aggiudicazione ad altra impresa concorrente

il Consiglio di Stato sancisce la non necessità di dover dimostrare la colpa della pa per ottenere il danno ingiusto da illegittima aggiudicazione


sussiste un danno risarcibile consistente nella perdita della possibilità, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, di aggiudicarsi la gara

Sull’an, il Collegio non può che richiamare gli ormai consolidati principi in materia di risarcimento di danno da lesione di interessi legittimi ed, in particolare, di diritto al risarcimento del danno derivante alla seconda classificata dalla illegittima aggiudicazione ad altra impresa concorrente (Cons. St. Sez. V, 24.2.2011, n. 1193, Sez. VI, 20.10.2010, n. 7593), in base ai quali, così come non vi è necessità di dare prova della componente soggettiva dell’illecito (Corte di Giustizia C.E. 30 settembre 2010, in causa C- 314/09), è da ammettere altresì il risarcimento del danno , consistente nella possibilità di conseguire un vantaggio futuro, in favore dell’impresa pretermessa in una gara d’appalto illegittimamente aggiudicata,


anche laddove essa non dia dimostrazione che in assenza dell’illegittimità accertata si sarebbe aggiudicata la gara, sussistendo un danno risarcibile consistente nella perdita della possibilità, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, di aggiudicarsi la gara (c.d. perdita di chance).

Ne consegue che il danno risarcibile deve essere determinato nella misura del 5% dell’offerta ribassata dall’amministrazione (rispetto al 10% richiesto in applicazione del criterio forfetario dell’art. 345 l. n. 2248 del 1865 All. F) che, in via equitativa, si considera comprensiva anche del danno da svalutazione monetaria.

Passaggio tratto dalla decisione numero del 5527 del 12 ottobre 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato


Non possono essere, invece, presi in considerazione, ai fini della quantificazione del danno, né l’utilità derivante dallo svolgimento di prestazioni ulteriori ed aggiuntive rispetto a quelle previste in gara, evidentemente non attinenti all’appalto, da considerarsi solo eventuali al momento dello svolgimento della selezione, né le mancate economie di scala per effetto dell’ innalzamento del fatturato, in quanto - in disparte la carenza di prova - non direttamente ricollegabili alla mancata esecuzione dell’appalto, né, infine, il danno da immagine, del tutto sfornito di prova.

Va, invece, riconosciuto il diritto al risarcimento del danno curriculare, derivante dalla maggiore qualificazione professionale che sarebbe derivata alla ricorrente dalla esecuzione dell’appalto (Cons. St. Sez. V, 16.9.2011, n.5195; Sez. VI, 16.9.2011, n.5168), che si liquida nella misura del due per cento del prezzo ribassato, da ridurre del 50% in conseguenza della indicata percentuale di chance di aggiudicazione.

Le somme così calcolate vanno maggiorate degli interessi corrispettivi, nella misura di legge, dal giorno del deposito della presente decisione

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