mercoledì 19 ottobre 2011

Danno ingiusto da mancata aggiudicazione pari al 5% dell’offerta presentata

Il Consiglio di Stato, ribaltando la sentenza di primo grado che aveva concesso il risarcimento del danno per euro 10.000 in relazione alla perdita di altre favorevoli occasioni contrattuali; concede anche il danno da lucro cessante

Mentre non è invece suscettibile di accoglimento la domanda di risarcimento del danno emergente rappresentato dalle spese di partecipazione, posto che dette spese rappresentano un onere necessario al fine del conseguimento dell’utile in esame

Questo risarcimento del danno è dovuto ad una mancata analisi dettagliata delle giustificazioni delle offerte anomale della prima e della seconda classificata

la sentenza di primo grado ha erroneamente liquidato il risarcimento del danno in applicazione del canone dell’interesse negativo che informa il modello della responsabilità precontrattuale in quanto nel caso di specie risulta acclarato che l’impresa ricorrente, a seguito della doverosa esclusione delle prime due classificate, avrebbe conseguito l’aggiudicazione e, quindi, un’utilità economica correlata alla specifica commessa oggetto della procedura;

-deve allora essere accordato, quanto al lucro cessante, il risarcimento del danno parametrato all’utilità che la società avrebbe conseguito in caso di aggiudicazione, utile equitativamente quantificaibile, in considerazione dell’oggetto della gara, del tenore dell’offerta e di tutte le ulteriori circostanze che caratterizzano il caso concreto, nella misura del 5% dell’importo dell’offerta economica presentata dalla ricorrente;

-debbono essere computati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata, a far data dall’aggiudicazione definitiva, oltre agli interessi legali dal giorno della pubblicazione della presente decisione fino al dì del soddisfo;-non è invece suscettibile di accoglimento la domanda di risarcimento del danno emergente rappresentato dalle spese di partecipazione, posto che dette spese rappresentano un onere necessario al fine del conseguimento dell’utile in esame (cfr. Cons Stato, sez. VI, 21 maggio 2009 , n. 3144, secondo cui, nel caso in cui un’ impresa lamenti la mancata aggiudicazione di un appalto, non le spettano i costi di partecipazione alla gara in quanto la partecipazione alle gare di appalto comporta per le imprese dei costi che, ordinariamente, restano a carico delle imprese medesime, con la conseguenza che, in caso di risarcimento del danno parametrato al valore economico dell’aggiudicazione, o della relativa chance, il riconoscimento dei costi di partecipazione si tradurrebbe in un’indebita locupletazione, vedi anche Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2751; sez. V, 15 febbraio 2010 n. 808);

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