E’ pacificamente ammesso che il direttore dei lavori per la realizzazione di un'opera pubblica, in considerazione dei compiti e delle funzioni che gli sono devoluti che comportano l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell'appaltatore e l'assunzione della veste di agente, deve ritenersi funzionalmente, anche se temporaneamente, inserito nell'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione che gli ha conferito l'incarico, quale organo tecnico e straordinario della stessa (vedi per tutte Cass. S.U. 23.3.2004, n. 5781). Diversamente avviene nei confronti del progettista di un'opera pubblica, in quanto non è ravvisabile un rapporto di servizio tra la stazione appaltante e tale progettista, il cui elaborato deve essere fatto proprio dall'amministrazione mediante specifica approvazione. Il rapporto tra il progettista e l'amministrazione conferente è ritenuto, pertanto, di natura meramente privatistica e deriva da un contratto d'opera professionale, che non importa l'inserimento del soggetto nell'organizzazione della amministrazione (cfr. Cass. n. 188/99).
Allorchè, invece la domanda è proposta nei confronti di un soggetto incaricato sia della progettazione che della direzione dei lavori ed investa l’intera attività posta in essere, non può giungersi alla scissione delle giurisdizioni, affermandosi quella del giudice ordinario per il danno causato nella qualità di progettista e quella del giudice contabile per il danno causato nella qualità di direttore dei lavori. Il cumulo dei due incarichi professionali di progettista e di direttore dei lavori nello stesso soggetto, infatti, dà luogo ad una complessiva attività professionale tanto che i doveri di verifica del progetto, propri del direttore dei lavori, sussistono già durante la progettazione, che così continua ad avere una sua autonomia solo ideale ed astratta dalla direzione dei lavori, mentre i doveri di quest'ultima assorbono anche quelli del progettista (Cass. civ., Sez. Unite, 20/03/2008, n.7446).
Nella fattispecie i due architetti hanno svolto tanto l'incarico di progettista che di direttore dei lavori. Inoltre, la domanda risarcitoria è relativa al complesso dell'attività professionale svolta e non soltanto a quella riferita alla progettazione, come dimostra la contestazione relativa alla consegna dei lavori, alla loro sospensione e ripresa nonché alla predisposizione della perizia di variante. In definitiva, quindi, nessun dubbio ha il Collegio circa la sottoposizione degli appellanti alla giurisdizione della Corte dei conti.
APPELLI SICILIA Sentenza 128 2010 Responsabilità 30-04-2010
Passaggio tratto dalla sentenza numero 128 del 30 aprile 2010 pronunciata dalla sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana
Nessun commento:
Posta un commento