domenica 4 settembre 2011

Riconosciuta la responsabilità erariale di un’impresa privata per illecito utilizzo di finanziamenti pubblici

Preliminarmente è necessario verificare la sussistenza della giurisdizione di questa Corte in relazione alla fattispecie dedotta in giudizio.

È noto il percorso della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e della stessa magistratura contabile che, a partire dall’ordinanza della Cassazione SS.UU. n. 19667/93, ha portato a definire l’ambito della giurisdizione di responsabilità amministrativo-contabile in funzione non più della qualità formale pubblica o privata del soggetto, bensì in funzione della natura del danno e degli scopi perseguiti nello svolgimento dell’attività.

In particolare, con riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, viene in rilievo l'ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione 1° marzo 2006, n. 4511, che ha riconosciuto la responsabilità erariale di una società privata per l'illecito utilizzo di finanziamenti pubblici, così delineando la linea discretiva tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione contabile in materia di danno erariale: «ormai il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato od un ente pubblico non economico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla Pubblica Amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l’ente pubblico (…), di cui deve rispondere dinanzi al giudice contabile».

Applicando tale criterio di valutazione, è indubitabile che nella vicenda in esame sussista la giurisdizione di questa Corte.


Passaggio tratto dalla sentenza numero 2905 del 3 agosto 2011 pronunciata dalla Corte dei Conti della Sicilia

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