domenica 11 settembre 2011

quando si concretizza la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva

la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, effettuata a mani di una dipendente dell’impresa ricorrente e risalente all’11 ottobre 2010, fosse idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione, atteso che il contenuto della stessa deve ritenersi sufficiente a garantire la piena conoscenza dell’atto lesivo, in specie con riferimento agli specifici elementi di lesività dedotti, chiaramente conoscibili addirittura sin dalla pubblicazione del bando di gara.

E’ pur vero, infatti, che nel caso di uso di modalità di comunicazione diverse da quelle espressamente previste dall’art. 79 del d. lgs. 163/06, non vi è presunzione di piena conoscenza del contenuto dell’atto con cui è stata disposta l’aggiudicazione, ma ciò non esclude che sia comunque possibile dimostrare che la modalità utilizzata abbia consentito la piena conoscenza, così da far decorrere, da tale momento, il termine per l’impugnazione.


Passaggio tratto dalla sentenza numero 1296 dell ‘ 1 settembre  2011 pronunciata dal Tar Lombardia, Brescia

In tal senso si è già espressa la giurisprudenza, con la sentenza del TAR Puglia, Bari, I, 1 marzo 2011, n. 359, nella quale si afferma il principio, che questo Collegio ritiene di poter condividere, secondo cui “Per l'impugnazione degli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere proposti nel termine di trenta giorni; tale termine normalmente decorre dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 79 d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, salva ovviamente l'ipotesi della piena conoscenza dell'atto, acquisita con altre modalità, come d'altronde ribadito dall'art. 41 del codice: fra queste ipotesi, rientra quella in cui all'atto dell'esclusione dalla gara sia presente un rappresentante della impresa esclusa”.

Alla presenza in sede di gara ben può essere equiparata la consegna di copia del provvedimento ad un soggetto che, per la qualificazione spesa, ben poteva ritenersi legittimato al ricevimento, secondo il principio generalmente affermato con riferimento al dipendente dell’impresa che abbia ricevuto la notifica o la raccomandata inviata a mezzo posta (essendo sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l'atto ricevuto, come chiarito da Cassazione civile , sez. lav., 10 gennaio 2007, n. 239).

Ne consegue che, nel caso di specie, deve ritenersi raggiunta la piena conoscenza del provvedimento lesivo sin dalla consegna di copia del provvedimento di aggiudicazione alla dipendente dell’impresa che ne ha sottoscritto copia per ricevuta.

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