Legittima escussione della provvisoria per mancata presentazione della richiesta cauzione definitiva e la polizza C.A.R
l’escussione della cauzione provvisoria legittimamente “si fonda legittimamente sull’omessa produzione documentale da parte della Ricorrente e, in particolare, in base alla previsione contenuta nel capitolato speciale d’appa1to (c. s. a.), che al punto I.5.1. (pagina 3) imponeva all’aggiudicataria provvisoria l’obbligo di costituire la cauzione definitiva ex articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 entro il termine massimo di 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria,
statuendo inoltre che la mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 del decreto legislativo 163 del 2006 da parte di A.R.I.N.”.
Passaggio tratto dalla decisione numero 5213 del 16 settembre 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato
Con bando di gara pubblicato sulla G. U. n. 72/2009, l’ARIN s.p.a. ha indetto una gara per l’affidamento dei lavori di assistenza alla manutenzione programmata e da guasto della rete idrica a servizio della città di Napoli.
All’esito delle operazioni di gara, risultava aggiudicataria provvisoria la società Ricorrente.
Conseguentemente, l’ARIN chiedeva alla predetta società l’inoltro della documentazione necessaria per procedere all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del relativo contratto, con particolare riferimento anche alla cauzione definitiva.
Sennonché, dopo vari solleciti a cui seguivano altrettante note di controdeduzione, la Ricorrente non produceva la richiesta cauzione definitiva e la polizza C.A.R., redatte in conformità alle prescrizioni del bando di gara.
Per quanto sopra l’ARIN dichiarava la decadenza della predetta Ricorrente dall’aggiudicazione dell’appalto, procedeva all’escussione della cauzione provvisoria ed aggiudicava la gara alla CONTROINTERESSATA Costruzioni Generali s. r. l.
Avverso tali determinazioni la Ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Campania che, con sentenza n. 17200/2010, lo respingeva.
Nei confronti della predetta decisione, la Ricorrente ha quindi interposto l’odierno appello, chiedendone la riforma.
Si è costituita in giudizio l’ARIN intimata, chiedendo la reiezione del gravame.
Alla pubblica udienza del 10 maggio 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
- Il ricorso è infondato
Con il secondo motivo di ricorso l’appellante, riproponendo l’eccezione già formulata in primo grado, assume che sarebbe stata preclusa alla stazione appaltante la possibilità di disporre l’incameramento della cauzione provvisoria, in quanto i presupposti per l’escussione della stessa erano esclusivamente quelli elencati all’art. 6 del disciplinare di gara (ovvero A. anomalia dell’offerta; B. carenza di requisiti dichiarati).
Sotto tale profilo, censura quindi la decisione impugnata per omesso esame di un punto decisivo.
La doglianza è infondata.
Contrariamente a quanto dedotto, i giudici di prime cure hanno puntualmente pronunciato su tale questione, ritenendola infondata.
Come espressamente precisato nella gravata sentenza, infatti, l’escussione della cauzione provvisoria nel caso specifico “si fonda legittimamente sull’omessa produzione documentale da parte della Ricorrente e, in particolare, in base alla previsione contenuta nel capitolato speciale d’appa1to (c. s. a.), che al punto I.5.1. (pagina 3) imponeva all’aggiudicataria provvisoria l’obbligo di costituire la cauzione definitiva ex articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 entro il termine massimo di 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria, statuendo inoltre che la mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 del decreto legislativo 163 del 2006 da parte di A.R.I.N.”.
La dedotta censura pertanto, si appalesa priva di fondamento.
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