A norma del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 12 marzo 2004 n. 123 e soprattutto lo schema tipo e la sche-da tecnica ad esso allegati, prescrivono chiaramente che il documento di polizza sia consegnato alla stazione appaltante in originale, infatti da restituirsi ove la necessità della garanzia venga meno in anticipo rispetto alla scadenza naturale della stessa.
Del resto, anche sul piano logico, non si vede come l’Ammi-nistrazione potrebbe in caso di necessità escutere la garanzia valendosi di una mera fotocopia non autenticata della polizza
l'Impresa appellante ben poteva – naturalmente - produrre una polizza in formato digitale ma in tal caso era tenuta a rispettare le regole tecniche contenute nel Codice dell’amministra-zione digitale di cui al D. L.vo n. 82 del 2005.
Ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice la Ricorrente avrebbe quin-di in primo luogo potuto presentare la polizza in originale e cioè su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale.
In alternativa la concorrente avrebbe potuto presentare una co-pia su supporto cartaceo della polizza generata informaticamente, ri-spettando però le previsioni dell’art. 23 del Codice stesso.
Nè, come già chiarito in giurisprudenza, la conformità di cui si discute poteva essere autocertificata mediante le sottoscrizioni dell’agente e l’allegazione del suo documento di identità poichè la polizza, in quanto scrittura privata, non rientra fra i documenti per i quali l’art. 19 del T.U. n. 445 del 2000 consente di attestare la conformità all’originale mediante dichiarazione sostitutiva.
Passaggio tratto dalla decisione numero 544 del 13 settembre 2011 pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
L’appello non è fondato e va pertanto respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.
Con il primo motivo l’Impresa appellante torna a sostenere la validità della copia cartacea della polizza fideiussoria da essa prodotta in sede di gara.
Con il secondo motivo l’appellante sostiene in via subordinata che il bando non imponeva espressamente la presentazione della fi-deiussione in originale: quindi, anche a voler ritenere che il documento presentato fosse copia non autenticata di originale digitale, nessuna violazione della lex specialis sussiste nel caso all’esame.
Il secondo mezzo, che conviene prioritariamente esaminare, è privo di ogni fondamento.
Il disciplinare della gara in controversia prevedeva al punto 6 che la polizza fideiussoria relativa alla cauzione provvisoria dovesse essere conforme allo schema approvato con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 12 marzo 2004 n. 123.
Come già chiarito da questo Consiglio (cfr. sentenza n. 330 del 2011) il testo del citato decreto, e soprattutto lo schema tipo e la sche-da tecnica ad esso allegati, prescrivono chiaramente che il documento di polizza sia consegnato alla stazione appaltante in originale, infatti da restituirsi ove la necessità della garanzia venga meno in anticipo rispetto alla scadenza naturale della stessa.
Del resto, anche sul piano logico, non si vede come l’Ammi-nistrazione potrebbe in caso di necessità escutere la garanzia valendosi di una mera fotocopia non autenticata della polizza.
Anche il secondo mezzo, che si passa ad esaminare, non può trovare accoglimento.
Pur a fronte dei notevoli sforzi argomentativi profusi dall’ap-pellante, il Collegio ritiene infatti di dover confermare l’indirizzo giu-risprudenziale recentemente assunto, in analoga controversia, con la sentenza n. 289 del 2011 che qui integralmente si richiama.
In fatto, è da considerarsi assodato che l’impresa appellante ha prodotto in gara una fotocopia cartacea di una polizza fideiussoria in-controvertibilmente generata in forma elettronica e sottoscritta con firma digitale: di ciò, infatti, danno conto specifiche ed inequivoche clausole inserite nel documento, nonchè il codice identificativo alfa-numerico che lo contraddistingue in vista appunto delle eventuali veri-fiche.
Quindi il fatto che in calce ad alcuni fogli della polizza risultino apposte le firme autografe dell’agente non muta la natura verace del documento.
Ciò premesso, l'Impresa appellante ben poteva – naturalmente - produrre una polizza in formato digitale ma in tal caso era tenuta a rispettare le regole tecniche contenute nel Codice dell’amministra-zione digitale di cui al D. L.vo n. 82 del 2005.
Ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice la Ricorrente avrebbe quin-di in primo luogo potuto presentare la polizza in originale e cioè su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale.
In alternativa la concorrente avrebbe potuto presentare una co-pia su supporto cartaceo della polizza generata informaticamente, ri-spettando però le previsioni dell’art. 23 del Codice stesso.
Prevede infatti il comma 2 bis di tale articolo - nel testo appli-cabile all’epoca dei fatti in controversia ed anteriore alle incisive mo-difiche apportate dall’art. 16 del D. L.vo n. 235 del 2010 - che le copie su supporto cartaceo di un documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico uffi-ciale a ciò autorizzato.
Nel caso all’esame, come esattamente rilevato dal T.A.R., tale attestazione proveniente da pubblico ufficiale manca del tutto, così che non può, in alcun modo predicarsi la conformità della copia informe prodotta da Ricorrente all’originale informatico.
Nè, come già chiarito in giurisprudenza, la conformità di cui si discute poteva essere autocertificata mediante le sottoscrizioni dell’agente e l’allegazione del suo documento di identità poichè la po-lizza, in quanto scrittura privata, non rientra fra i documenti per i quali l’art. 19 del T.U. n. 445 del 2000 consente di attestare la conformità all’originale mediante dichiarazione sostitutiva.
Sulla base delle considerazioni che precedono l’appello va quindi integralmente respinto.
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