deve ritenersi consentita l'integrazione documentale riguardante semplici chiarimenti di un documento incompleto.
le prescrizioni contenute nella "lex specialis" della gara sono dirette ad assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'Amministrazione, nonché la parità di condizioni tra i concorrenti, e devono rispondere al comune canone di ragionevolezza, in stretta relazione con i richiamati principi.
Le clausole previste a pena di esclusione vanno quindi interpretate seguendo il criterio della stretta interpretazione, per non ledere il contrapposto interesse alla più ampia partecipazione dei concorrenti alla procedura di gara
Pertanto, di esse clausole va evitata un'applicazione meccanica che contraddica, alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto, la fondamentale ed immanente esigenza di ragionevolezza dell'attività amministrativa, finendo così per porsi in contrasto con le stesse finalità di tutela cui sono preordinati i generali canoni applicativi delle regole della contrattualistica pubblica
Passaggio tratto dalla decisione numero 5040 dell’8 settembre 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato
Solo l'omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione previsti a pena di esclusione può dunque considerarsi alla stregua di un'irregolarità insanabile e, quindi, non ne è permessa l'integrazione o la regolarizzazione postuma; pertanto, alla stazione appaltante è precluso sopperire, con l'integrazione, alla totale mancanza di un documento, mentre, ai sensi dell'art. 46, d.lgs. n. 163/2006, deve ritenersi consentita l'integrazione documentale riguardante semplici chiarimenti di un documento incompleto.
Nel caso che occupa la Controinteressata s.r.l., come risulta da verbale di gara del 17.9.2008, aveva prodotto la certificazione camerale, la cui allegazione era prevista a pena di esclusione dall’art. 6 del disciplinare, dalla quale tuttavia non risultava se e quando, tra le attività statutarie della offerente, quella oggetto di gara fosse divenuta operativa; la Controinteressata s.r.l. è stata quindi invitata ad esibire “idonea documentazione comprovante il titolo all’esercizio della attività in questione” alla data di scadenza di presentazione delle offerte.
A seguito di detta legittima richiesta, come risulta da atto prot. n. CEW/16622/2008/CCE0054 del 18.9.2008 acquisito agli atti del giudizio a seguito di ordinanza istruttoria della Sezione, è stata prodotta una certificazione camerale e non una visura, sicché la censura è da valutare incondivisibile, dovendosi ritenere adeguatamente assolto l’incombente volto alla sanatoria della mera irregolarità posta in essere.
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