domenica 11 settembre 2011

La verifica dell’offerta anomala deve comportare la certezza della futura corretta esecuzione

in tema di giustificazione delle offerte, sebbene il relativo sub-procedimento non sia affatto diretto a consentire aggiustamenti dell'offerta in itinere, mirando piuttosto a verificare la serietà di una offerta consapevolmente già formulata e come tale del tutto immutabile (C.d.S., sez. V, 12 marzo 2009, n. 1451; 12 luglio 2010, n. 4483; sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3759), è stato puntualizzato che le predette giustificazioni possono consistere in elaborati più o meno completi (riportanti la scomposizione dell'offerta economica nelle varie voci che la compongono),

i quali tuttavia non possono risolversi in asserzioni meramente apodittiche o in generici riferimenti a benefici fiscali o contributivi ovvero a favorevoli condizioni di mercato o altro, dovendo piuttosto essere corredati da idonea documentazione giustificativa, senza che possano al riguardo immaginarsi preclusioni alla presentazione di giustificazioni,

fermo soltanto il principio di immodificabilità dell’offerta, potendo per contro ammettersi la modificabilità delle giustificazioni ovvero giustificazioni sopravvenute, nonché compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione e, a tale momento, dia garanzia di una seria esecuzione del contratto (C.d.S., sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3146).


la pacifica circostanza che la società aggiudicataria sia una società quotata in borsa, cui consegue, com’è notorio, un particolare regime di controllo sugli assetti della società e sui suoi documenti contabili, rende del tutto apodittiche o quanto meno generiche le affermazioni circa asseriti artifizi contabili che renderebbero insoddisfacenti, approssimative ed inaffidabili le giustificazioni e la stessa offerta

Passaggio tratto dalla decisione numero 5047 dell’ 8 settembre 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

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