giovedì 1 settembre 2011

DANNO ERARIALE:LA CORTE DEI CONTI NON ACCETTA LA CHIAMATA IN CAUSA DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

Preliminarmente va respinta la richiesta di chiamata in causa della Compagnia di Assicurazioni  COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI, formulata dalla difesa del P_ , in quanto  la cognizione in ordine al rapporto assicurativo dedotto in causa appartiene all’ambito della giurisdizione del giudice ordinario.

Non può sottacersi, infatti,   non può chiamarsi in causa a garanzia la compagnia di Assicurazione, poiché ciò  comporterebbe la cognizione, in via principale, da parte del  giudice contabile  del rapporto assicurativo che soggiace alle regole civilistiche e alla cognizione del giudice ordinario, in carenza del presupposto del rapporto di servizio con l'Amministrazione pubblica  e, pertanto, di un rapporto esulante dalla giurisdizione di questo giudice





Di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla sentenza numero 2882 dell’ 1 agosto 2011 pronunciata dalla Corte dei Conti della Sicilia


Con memoria depositata il 23-06-2011, il difensore del convenuto P_ ha fatto presente che le domande proposte dalla Procura Regionale nei confronti del suo assistito sono circoscritte al risarcimento del preteso danno erariale, pari ad euro 31.288,90, corrispondente alla spesa sostenuta dall'Azienda ospedaliera per il pagamento della remunerazione riconosciuta al sig. L_, per l'attività di componente della Commissione di gara di cui in narrativa.

In particolare, il preteso danno sarebbe imputabile al dott. P_, per avere liquidato la predetta somma, con la deliberazione n. 415 del 10 maggio 2006, senza tenere conto che, in realtà, con tale provvedimento quest'ultimo si è limitato a deliberare la semplice erogazione di trattamenti economici che già spettavano (e che erano, pertanto, in ogni caso, dovuti) in virtù del provvedimento di nomina dei membri - della Commissione adottato dal suo predecessore, dott. Olivieri.

Secondo il difensore, l'attività dell'odierno convenuto, lungi dall'aver arrecato danno erariale, era l'unica idonea ad evitare - in attuazione al principio di economicità e buon andamento cui si ispira l'agere della p.a. - che l'Ente ospedaliero venisse assoggettato ad azioni dei commissari di gara volte al recupero coattivo delle somme ad essi dovute ed al conseguente maggior onere derivante dal pagamento delle spese legali.

Tuttavia ed inspiegabilmente, la stessa Procura afferma esservi una responsabilità del Direttore Generale per il riconoscimento e la liquidazione del trattamento economico spettante al membro interno della Commissione di gara.

Inoltre il difensore, in via preliminare, ha osservato che il dott. P_ è coperto da polizza assicurativa stipulata con COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI'S ITALIA S.p.A. che copre la domanda risarcitoria proposta dal P.M., come risulta dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione (contratto di polizza e corrispondenza con la compagnia).

Poiché per unanime orientamento della Suprema Corte, al fine di garantire il diritto di difesa dell'impresa di assicurazione, sussiste litisconsorzio necessario tra danneggiato, assicurato e compagnia, nei giudizi di accertamento del danno, ha chiesto che la Sezione ordini la chiamata in giudizio della compagnia, onerando all'uopo la Procura.

In subordine ha chiesto  di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia medesima.


Ecco il parere dell’adito giudice contabile siciliano


Preliminarmente va respinta la richiesta di chiamata in causa della Compagnia di Assicurazioni  COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI, formulata dalla difesa del P_ , in quanto  la cognizione in ordine al rapporto assicurativo dedotto in causa appartiene all’ambito della giurisdizione del giudice ordinario.

Non può sottacersi, infatti,   non può chiamarsi in causa a garanzia la compagnia di Assicurazione, poiché ciò  comporterebbe la cognizione, in via principale, da parte del  giudice contabile  del rapporto assicurativo che soggiace alle regole civilistiche e alla cognizione del giudice ordinario, in carenza del presupposto del rapporto di servizio con l'Amministrazione pubblica  e, pertanto, di un rapporto esulante dalla giurisdizione di questo giudice ( così Sez. Calabria n. 1030/2001; e Sez. Lazio n. 92/2003 ed anche Sez. Puglia, ord. n. 2/2003 Sez. Lombardia 17 marzo 2003 n.324; idem 25 giugno 2004 n.887; Sez. Campania 14 gennaio 2004 n.56;  Sez. Veneto 31 ottobre 2005 n.1375 ).


Si legga anche

Sentenza numero 324 del 6 marzo 2003 pronunciata dalla Corte dei Conti della Lombardia


La rilevata carenza di giurisdizione della Corte dei conti sulle questioni nascenti da un contratto assicurativo (tra cui, ad esempio, l'inoperatività della garanzia, l'annullamento del contratto per reticenza dell'assicurato, le limitazioni della responsabilità ad una certa quota) non consente, infatti, di realizzare quel simultaneus processus che costituisce il vantaggio concreto, in termini di economia processuale, di ogni modificazione della competenza per connessione (cfr., ex multis, Corte di cassazione, 25 maggio 1995, n. 5747). Per le suesposte considerazioni, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte nei confronti della domanda di garanzia proposta contro la “omissisSpA”.


Sentenza numero 1375 del 31 ottobre 2005 pronunciata dalla Corte dei Conti del Veneto


Preliminarmente all'esame del merito, reputa il Collegio di doversi occupare della chiamata in causa della compagnia di  Assicurazioni s.a., formulata dalla difesa del revisore  e sorretta dall'interesse del convenuto ad ottenere la condanna diretta della società assicuratrice nel caso di riconoscimento della responsabilità erariale del revisore.

Orbene, con riferimento a tale domanda, è appena il caso di ricordare che, secondo pacifici orientamenti giurisprudenziali, la cognizione in ordine al rapporto assicurativo dedotto in causa - rapporto avente ad oggetto i rischi derivanti dallo svolgimento della funzione di revisore di cui alla legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni - appartiene all'ambito della giurisdizione del giudice ordinario.

Ne consegue, da tanto, l'inammissibilità della chiamata in causa della società assicuratrice  (cfr., in termini, Sez. Basilicata n. 57/2005; Sez. Lombardia n. 324/2003; Sez. Lazio n. 92/2003; Sez. Toscana n. 809/1998).


Sentenza numero 57 del 21 marzo 2005 pronunciata dalla Corte dei Conti della Basilicata




Con la seconda eccezione, la difesa del dott. DS insta per la fissazione di una nuova udienza al fine di chiamare nel giudizio la Società di assicurazioni ., sì da costituirsi una garanzia nell'ipotesi di condanna del medesimo, essendo questi, all'epoca dei fatti, assicurato dalla predetta Società, sui danni discendenti dall'espletamento dell'attività professionale.

La richiesta della difesa del dott. DS non merita accoglimento

Il Collegio ritiene, uniformandosi ad un consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato anche da parte attrice, (Sez. Lombardia 17.3.2003, n.324 e Sez. Lazio 15.1.2003, n.92) che la giurisdizione della Corte dei conti non possa estendersi al rapporto di garanzia esistente tra il convenuto in giudizio e la Società di assicurazioni, essendo l'oggetto della prima limitato all'accertamento della responsabilità di soggetti legati all'Amministrazione Pubblica da un rapporto di servizio per il risarcimento dei danni arrecati a questa dai medesimi.

Da ciò discende, osserva questo Giudice, che la legittimazione passiva nel giudizio di responsabilità amministrativo contabile è solo di coloro che hanno un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, ovvero degli eredi del convenuto in caso di illecito arricchimento.

In tale sistemazione processuale non v'è dunque alcun ambito di operatività per l'art.106 c.p.c., contemplante la c.d. “chiamata del terzo in garanzia” in quanto ogni questione discendente dalla esistenza, o preesistenza, di un contratto assicurativo tra convenuto ed Assicurazione esula dalle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, il cui decidere deve modellarsi nel rispetto dello schema normativo delineato dall'art.52 del R.D. n.1214 del 1934, e quindi sulla fondatezza della azione di danno proposta dal Procuratore Regionale verso i soggetti che esercitano funzioni pubbliche.

Nessun commento:

Posta un commento