venerdì 24 maggio 2013

esibizione semplice fotocopia documento dentità allegato offerta, non è sufficiente per serietà dichiarazioni

Costituisce principio generale in materia di contrattualistica pubblica quello secondo cui la dichiarazione di voler partecipare ad una gara e di essere in possesso dei necessari requisiti debba recare la sottoscrizione autografa del dichiarante;

 la necessità della sottoscrizione, anche relativamente all’offerta, va ricondotta ad insopprimibili esigenze di serietà della dichiarazione medesima, nonché di certezza e regolarità della procedura, sia in ragione dell’affidamento degli altri partecipanti, sia a tutela della stessa amministrazione indicente, interlocutore finale e potenziale contraente di chi, attraverso una propria dichiarazione, e con relativa assunzione di responsabilità, attesta di trovarsi nelle condizioni di stipulare un contratto valido.

Ebbene, le descritte esigenze non possono ritenersi in alcun modo assolte attraverso la presentazione di un documento di cui la provenienza del dichiarante non sia affatto certa, quale, appunto, l’esibizione di una sua semplice fotocopia; questa, invero, consiste in una mera riproduzione di un documento, in cui, ove trattasi di una dichiarazione firmata, di fatto, finisce per mancare una vera sottoscrizione, in quanto presente solo in altro e distinto documento, ovverosia l’originale; ciò, senza pensare che la sussistenza di esigenze di assoluta provenienza e autenticità ben possono ricondursi anche alla circolazione dell’atto medesimo, potendo una mera fotocopia più facilmente sfuggire al controllo ed all’ uso diretto che ne faccia il sottoscrittore; né valga, in senso contrario, quanto obiettato da parte controinteressata a proposito dell’avvenuta allegazione del documento di identità della dichiarante/sottoscrittrice, signora Domenica B_, dal momento che l’invocata normativa di semplificazione prescrive che la dichiarazione rechi la sottoscrizione originale, rispetto alla quale la fotocopia del documento di identità assume carattere di requisito formale necessario, ma non sufficiente; nel caso di specie, risulta non contestato essere una mera fotocopia sia la sottoscrizione della dichiarazione, sia il documento di identità del dichiarante.

Ed ancora, a nulla rileva che tutta la documentazione, alla fine, sarebbe stata presentata dalla controinteressata all’esito della aggiudicazione ed in vista della stipulazione della convenzione, dal momento che, ratione temporis, in tale fase non ci si può che limitare ad un riscontro di quanto già correttamente dichiarato dal concorrente in fase di partecipazione, senza che possa essere ammessa anche la possibilità di integrare o correggere eventuali carenze o errori documentali, senza con questo violare esigenze di par condicio e trasparenza proprie della sola fase di ammissione alla procedura.

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza   numero 2189 del 26 aprile   2013  pronunciata dal Tar Campania, Napoli

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