venerdì 29 marzo 2013

la scelta delle ditte invitate non risulta sorretta da alcuna particolare motivazione

Giova altresì soggiungere che, anche per quanto riguarda la selezione delle imprese da invitare alla procedura, le censure proposte con i motivi aggiunti si rivelano fondate.

L’art. 57, co. 6, del d. lgs. n. 163 del 2006 prevede che “ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei …”.
Sennonché la scelta delle ditte invitate non risulta sorretta da alcuna particolare motivazione.
Basti semmai rilevare che neppure è stata invitata la società Ricorrente, che pure aveva manifestato un concreto ed attivo interesse per l’affidamento del servizio, a nulla rilevando la disposta esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio triennale per le considerazioni già sopra esposte nel precedente paragrafo 3.1

Passaggio tratto dalla sentenza   numero 1467  del 14 marzo 2013 pronunciata dal Tar Campania, Napoli

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