giovedì 1 settembre 2011

Escussione della cauzione per abuso della licenza per attività di vigilanza

Per quanto dedotto, quindi, il provvedimento impugnato deve essere annullato, fermo restando la possibilità di riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione intimata, previo contraddittorio con l’interessata che soddisfi i punti sopra delineati e consenta la piena partecipazione procedimentale mediante esame in contraddittorio degli elementi oggettivi che hanno portato l’Amministrazione alla sua conclusione.


L’incameramento della cauzione, operato ai sensi dell’art. 137 del TULPS, era stato attuato inoltre non per la funzione preventiva e sanzionatoria nei rapporti diretti con l’amministrazione ma per lo svolgimento di illeciti amministrativi nel rapporto con i dipendenti, comunque relativi a comportamenti di quest’ultimi fuori dell’orario di servizio e dal controllo della ricorrente

la conclusione che portava alla pronuncia di incameramento della cauzione era legittima in relazione alla disposizione di cui all’art. 137 TULPS, la quale specifica che la cauzione è posta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all’esercizio dell’ufficio e della osservanza delle condizioni imposte dalla licenza

Il Collegio ritiene – sempre in ipotesi – che l’adibire personale dipendente di una società autorizzata alla vigilanza aeroportuale a compiti diversi da quelli inerenti la qualità giuridica rivestita, quale lo svolgimento di servizio di portierato per conto terzi in settore diverso da quello di autorizzazione, comporta la violazione delle obbligazioni inerenti all’ufficio e delle condizioni imposte nella licenza, ai sensi anche dell’Allegato B, punti 1.4, del d.m. Trasporti e Navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, considerato che lo svolgimento di lavoro ulteriore, sia pure su base volontaria e nelle ore libere, comporta logicamente ripercussioni sull’efficienza nello svolgimento del servizio di vigilanza aeroportuale, di per sé assai delicato.

Di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla sentenza numero dell’ 1 settembre 2011 pronunciata dal Tar Toscana, Firenze

Nel caso di specie, però, non risulta adeguatamente rappresentata la riconducibilità diretta alla società ricorrente della fattispecie contestata.

Il provvedimento impugnato, infatti, si fonda sul contenuto della relazione di servizio relativa ai controlli ispettivi effettuati in date 26 e 27 settembre 2008. In tale relazione emerge che esisteva un contratto di portierato tra la società Alfa e la BETA sas, il cui socio accomandatario era il sig. Raffaele DP_, anche direttore tecnico della “ETA Security presso Aeroporto ‘S. Pertini’ di Caselle Torinese”, e che sei guardie particolari giurate della ETA Security erano tra le persone che avevano espletato l’attività di portierato in questione.

Già dalla lettura di questa prima parte della relazione non si evince quando sia stato precisamente svolto tale servizio di portierato e per quanti giorni e orari precisi. In essa è evidenziato, poi, che il sig. DP_ solo dal 1 agosto 2008 aveva ricoperto la carica di direttore tecnico della ETA Security anche per quanto riguarda lo scalo fiorentino in attesa di individuare un nuovo soggetto in luogo del precedente, dimissionario, ma è genericamente indicato che in agosto 2008 (senza indicazione dei gironi precisi) tre guardie svolgevano il servizio di portierato in questione e in settembre 2008 tre guardie (di cui una svolgeva servizi “esterni”) espletavano tale servizio (nuovamente senza indicazione di giorni e ore).

Il Collegio precisa di ritenere rilevante solo l’indicazione di quanto riscontrato nei mesi di agosto e settembre 2008, dato che, per stessa ammissione dell’Amministrazione, solo dal 1 agosto 2008 il sig. DP_ era direttore tecnico anche della ETA Security espletante servizio di vigilanza presso l’Aeroporto fiorentino e solo da tale data poteva essere considerato responsabile, visto che in precedenza era direttore tecnico presso la ETA Security che si occupava della vigilanza presso l’Aeroporto di Caselle Torinese, società distinta da quella fiorentina ETA Security Firenze srl.

Premesso ciò, il Collegio osserva poi che la relazione conclude specificando che gli ordini di servizio esaminati risultavano firmati da tale signor DA_ a decorrere dal 23 settembre 2008 “…mentre le assunzioni esterne sono state fatte dai signori DP_ Davide e Raffaele”.

Anche in questo caso il Collegio rileva che non risultano indicate con precisioni quali assunzione, quante e in che momento siano riconducibili rispettivamente ai signori Davide e Raffaele DP_, rilevando, per quanto detto, solo l’operato del secondo.

Tutto ciò appare rilevante proprio alla luce di quanto concluso nella medesima relazione, in cui si richiede alla competente Autorità di procedere alla sospensione della licenza ex art. 134 TULPS “…per il periodo che sarà ritenuto proporzionale a quanto accertato”, con ciò evidenziando la necessità di valutazione discrezionale da parte di detta Autorità.

Il provvedimento impugnato, invece, dopo il richiamo a tale relazione, afferma nelle premesse, perentoriamente, che il signor DP_ Raffaele ha adibito le guardie giurate in questione al servizio di portierato, senza considerare la presenza anche del sig. Davide DP_, la distinzione su tempi e modalità e senza fornire agli interessati, né nella presente sede, elementi oggettivi a sostegno di tale conclusione.

In secondo luogo, in relazione alle osservazioni procedimentali della ricorrente, che aveva evidenziato come il servizio di portierato in questione avrebbe avuto termine immediatamente dopo il 15 agosto per disposizione dello stesso Raffaele DP_, fermo restando che non risultava alcun precedente carteggio societario attinente a detto svolgimento, da ricondursi ad iniziative eventualmente personali del DP_ prima dell’assunzione della carica di direttore tecnico presso la società fiorentina e non all’attuale amministratore unico, il provvedimento impugnato riteneva che quest’ultimo doveva comunque vigilare in attesa del rilascio della nuova licenza a suo nome affinchè la conduzione dell’Istituto di Firenze avvenisse nel rispetto delle condizioni imposte all’origine.

Tale conclusione era seguita, infine, dall’affermazione per la quale era considerato proporzionale alle violazioni commesse l’incameramento totale della cauzione, senza altra illustrazione delle ragioni a sostegno di tale tesi.

Alla luce di tale ricostruzione ed in assenza di ulteriori elementi probatori forniti dall’Amministrazione, il Collegio, però, come anticipato, rileva la carenza di istruttoria e di presupposti nell’adozione del provvedimento in questione.

Infatti, non risultano comunicato alla ricorrente – né la Prefettura di Firenze ha ritenuto di farlo nella presente sede – i giorni e gli orari esatti in cui è stato riscontrato lo svolgimento dell’attività di portierato esterno in carico alle sei guardie giurate.

Non risulta comunicato – né la Prefettura di Firenze ha ritenuto di farlo nella presente sede – il contenuto delle informazioni testimoniali rese dalla guardie giurate interessate, anche in ordine al periodo di svolgimento dell’attività ed alle modalità di reclutamento.

Non risulta illustrato come l’Amministrazione abbia ritenuto coincidenti le strutture sociali della ETA Security operanti presso gli aeroporti di Torino e Firenze, tanto da considerare riconducibile alla seconda l’attività di reclutamento svolta dal direttore tecnico della prima anteriormente al 1 agosto 2008 né risulta indicato quale opera di reclutamento specifica sia riconducibile al sig. Davide DP_ e quale al sig. Raffaele DP_.

Non risulta chiarito – sempre in relazione alla ritenuta proporzionalità del provvedimento adottato – quanti siano gli episodi di svolgimento di attività di portierato dopo il 1 agosto 2008 e per quale ragione sul punto non rilevi quanto dedotto dalla società ricorrente nelle sue deduzioni procedimentali ove si affermava che dal 15 agosto 2008 risultava la disposizione di terminare ogni attività di portierato.

Non risulta chiarito in base a quali deduzioni sia stato accertato che l’amministratore unico della società ricorrente fosse stato al corrente di tale attività di portierato dal momento del suo inizio e in base a quale principio di proporzionalità si sia invece inteso sanzionare comunque l’operato precedente nonché come lo stesso sia riconducibile alla ETA Security Firenze srl e non ad iniziative personali del signor DP_.

Non risulta, infine, meglio specificato il richiamo alla pendenza di un procedimento penale e la effettiva consistenza di questo in relazione alle contestazioni avanzate alla società ricorrente.

Tutto quanto evidenziato, quindi, porta a non riconoscere dimostrato il necessario elemento soggettivo di sicura riconducibilità alla società ricorrente dell’attività sanzionata e la proporzionalità del provvedimento adottato, considerando anche che l’amministratore unico, dr. Desideri, risulta essere stato nominato solo in data 18 settembre 2008.

Per quanto dedotto, quindi, il provvedimento impugnato deve essere annullato, fermo restando la possibilità di riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione intimata, previo contraddittorio con l’interessata che soddisfi i punti sopra delineati e consenta la piena partecipazione procedimentale mediante esame in contraddittorio degli elementi oggettivi che hanno portato l’Amministrazione alla sua conclusione.




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