deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 122 c.p.a., con conseguente dichiarazione di inefficacia del contratto già stipulato in data 15 dicembre 2010, con decorrenza 1° gennaio 2011
la illegittimità rilevata, che ha determinato l’annullamento dell’aggiudicazione, non comporta l’obbligo di rinnovazione della gara
deve essere altresì accolta anche la domanda di risarcimento del danno per equivalente, per il periodo dal 1° gennaio 2011 fino alla data dell’effettivo subentro nel contratto
quanto alla liquidazione di tale danno, complessivamente e genericamente richiesto dall’appellante nella misura del 10% dell’importo contrattuale la Sezione ritiene di poterne determinare la misura equitativamente in ragione del solo mancato utile, nella misura percentuale del 4% dei costi operativi
a cura di Sonia Lazzini
Passaggio tratto dalla decisione numero 5098 del 12 settembre 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato
deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 122 c.p.a., con conseguente dichiarazione di inefficacia del contratto già stipulato in data 15 dicembre 2010, con decorrenza 1° gennaio 2011, in quanto: k1) esso ha avuto esecuzione solo per il periodo 1° gennaio - 1° febbraio 2011, essendo stato successivamente sospeso, come dedotto dall’appellante nelle proprie difese, senza che sul punto vi sia stata alcuna contestazione da parte degli appellati; k2) non sono stati addotti, né risultano altrimenti, motivi o elementi di fatto ostativi al subentro nel predetto servizio della società appellante che, peraltro ha già svolto il servizio in questione fino al 31 dicembre 2010; k3) non sono stati addotti, né sono emersi, particolati interessi pubblici che impongano o consiglino il prosieguo del contratto con l’aggiudicataria e/o che ostino al subentro della Ricorrente s.r.l.; k4) la illegittimità rilevata, che ha determinato l’annullamento dell’aggiudicazione, non comporta l’obbligo di rinnovazione della gara; k5) ai fini del subentro della predetta Ricorrente s.r.l. nel contratto in questione può essere fissato il termine massimo di trenta giorni dalla comunicazione ovvero dalla notifica, se precedente, della presente sentenza, per l’espletamento di tutti i necessari adempimenti;
l) deve essere altresì accolta anche la domanda di risarcimento del danno per equivalente, per il periodo dal 1° gennaio 2011 fino alla data dell’effettivo subentro nel contratto di cui al precedente punto k5, atteso, per un verso, che l’amministrazione appaltante non ha neppure indicato elementi idonei ad escludere o limitare la propria responsabilità (quest’ultima potendo essere correttamente ascritta alla c.d. colpa d’apparato) e, per altro verso, che non è neppure dubitabile la sussistenza del nesso di causalità tra l’illegittimità dell’atto di aggiudicazione ed il danno derivato dal mancato conseguimento dell’appalto da parte della società appellante, non solo in termini di utilità economiche non percepite, ma anche di ulteriori utilità (acquisizione di ulteriore capacità ed esperienze professionali, affidabilità, etc.);
m) quanto alla liquidazione di tale danno, complessivamente e genericamente richiesto dall’appellante nella misura del 10% dell’importo contrattuale, senza alcuna specificazione e senza alcuna prova delle singole voci di danno, la Sezione , in mancanza di qualsiasi elemento ricavabile dagli atti di causa sul contenuto dell’offerta economica dell’appellante stessa e tenuto conto invece che dalle giustificazioni dell’offerta dell’aggiudicataria quest’ultima aveva indicato un utile dell’8,17% sui costi operativi, ritiene di poterne determinare la misura equitativamente in ragione del solo mancato utile, nella misura percentuale del 4% dei costi operativi risultanti dall’offerta della Ricorrente s.r.l. (da accertarsi dalla stessa amministrazione appaltante in contraddittorio con la predetta Ricorrente s.r.l.), anche in virtù del limitato periodo temporale cui esso si riferisce;
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