Ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), l’affidamento di servizi assicurativi deve avvenire mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle normative, nazionali e comunitarie, che regolano la fornitura di servizi alla Pubblica Amministrazione. A tale proposito, l’Autorità ha più volte segnalato1, anche con specifico riguardo ai servizi assicurativi, che le procedure di evidenza pubblica devono essere considerate lo strumento principe per perseguire l’interesse pubblico e, allo stesso tempo, rispettare le dinamiche di mercato. Al fine di garantire il raggiungimento dei massimi obiettivi di efficienza, occorre, infatti, assicurare che il servizio sia affidato in seguito ad un pieno e ampio confronto competitivo
A cura di Sonia Lazzini
Ciò determina altresì effetti pro competitivi nel mercato dell’offerta dei servizi assicurativi garantendo agli operatori la possibilità di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio.
Il mancato espletamento di procedure di selezione improntate a criteri di evidenza pubblica e il rinnovo degli affidamenti preesistenti rischiano di creare un contesto competitivo con assetti e posizioni di mercato storicizzati
In conclusione l’Autorità, auspicando che le osservazioni sopra rappresentate siano tenute nella dovuta considerazione, confida nelle iniziative che si riterrà opportuno intraprendere al fine di tutelare e promuovere il mercato dei servizi assicurativi nel territorio di riferimento, sottolineando che la proroga degli affidamenti in essere potrebbe frenare lo sviluppo competitivo dei mercati di riferimento e non costituisce un metodo di acquisizione di beni/servizi efficiente in quanto non garantisce la scelta del prodotto migliore.
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
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