venerdì 1 luglio 2011

Una volta ripresi i lavori non sussiste più alcun urgenza di disporre l’annotazione nel casellario informatico

Sospensione dei lavori per il temporaneo allontanamento dell’addetto alla protezione cantieri si era reso necessario a causa di impellenti problemi fisiologici dello stesso, il quale aveva comunque ripreso il suo posto dopo pochi minuti

Le circostanze rilevanti sono: la sospensione dei lavori, disposta con ordine di servizio del 2 marzo 2006, n. 256, e la ripesa dei lavori, disposta il giorno successivo 3 marzo, con ordine n. 257.

Di conseguenza il Consiglio di Stato annulla le annotazioni inserite dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nel casellario informatico

Di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla decisione numero del 30 giugn0 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

L’ordine di riprendere i lavori è la dimostrazione, sia pure implicita, che la società ricorrente era idonea alla prosecuzione degli stessi.

Una volta ripresi i lavori non sussisteva più alcun urgenza di disporre l’annotazione nel casellario informatico, avvenuta poi solo il 30 settembre 2009, ossia sette mesi dopo la ripresa dei lavori: l’ampiezza dell’arco temporale consentiva qualsiasi interlocuzione tra la stazione appaltante e la società ricorrente.

Tanto è sufficiente per disporre l’annullamento delle annotazioni nel casellario informatico (con salvezza degli ulteriori provvedimenti), mentre non v’è necessità che siano annullate le note inviate da Italferr s.p.a. all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, in quanto atti privi di autonoma lesività.

Non merita infine accoglimento la richiesta di condanna al risarcimento, in quanto la società ricorrente non ha fornito alcuna prova del danno subito.

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