Per effetto della intervenuto annullamento in autotutela dell’intera procedura di gara è venuta a mancare nella fattispecie una condizione dell'azione risultando evidente l'impossibilità che l'accoglimento del ricorso recasse alla ricorrente un qualsiasi vantaggio .
la parte interessata poteva senz’altro promuovere l’azione risarcitoria per l’illegittimo comportamento dell’amministrazione, essendosi già verificata la pregiudiziale rappresentata dalla caducazione del provvedimento impugnato
Nè può trovare accesso la prospettazione del primo giudice secondo cui permarrebbe l’ interesse alla decisione ai fini di un'eventuale domanda intesa al risarcimento del danno patito, in quanto siffatta azione, non proposta contestualmente all'azione di annullamento che qui occupa, sarebbe comunque sempre possibile.
Di Sonia Lazzini
Giova richiamare il condivisibile orientamento di questo Consiglio di Stato che ha sottolineato che : “La domanda risarcitoria proposta in sede giurisdizionale per lesione di interessi legittimi è ammissibile anche in caso di declaratoria di improcedibilità riferita alla domanda di annullamento dell'atto cui dovrebbe ricondursi la dedotta lesione, tenendo conto che all'uopo non può individuarsi alcuna preclusione quando il provvedimento lesivo, lungi dal consolidarsi, sia già stato caducato dall'Amministrazione in via di autotutela con efficacia ex tunc” (Cons. Stato , sez. IV, 18 giugno 2009 , n. 4013; sez. VI 18 marzo 2008 n. 1137 ).
Proprio in ragione del suesposto annullamento in via di autotutela, la ricorrente in primo grado non aveva alcuna necessità di coltivare di fronte al giudice una azione volta ad una pronuncia di illegittimità di provvedimenti ormai caducati al fine di promuovere una azione risarcitoria.
In tale situazione, la parte interessata poteva senz’altro promuovere l’azione risarcitoria per l’illegittimo comportamento dell’amministrazione, essendosi già verificata la pregiudiziale rappresentata dalla caducazione del provvedimento impugnato (Cons. Stato Ad. Plen. n.12/2007).
Peraltro la ricorrente, come anche rilevato dal Tar, si era limitata a riservarsi una futura azione risarcitoria proclamando il proprio interesse ad un futuro risarcimento del danno senza quindi proporre nel giudizio anche la relativa domanda.
L’interesse alla futura condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno, nella fattispecie in esame, non può quindi essere valutato, e non può di conseguenza procedersi nella invocata prospettiva neppure in via incidentale all’esame delle censure articolate con il ricorso, che a detto interesse, per affermazione della parte, sono inscindibilmente connesse.
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